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QUANDO BISOGNA PREPARARE UN PEF?

Conosciamo in quali circostanze è opportuno e necessario redigere un PEF per rendere solido e realizzabile un progetto.

Nel precedente articolo abbiamo visto cos’è il Piano Economico-Finanziario e perché bisogna farlo. In questo secondo approfondimento tratteremo invece il fattore tempo, cioè quando bisogna preparare un PEF.

INDICE

I CONTRATTI

L’OBBLIGATORIETÀ DEL PEF

L’ASSEVERAZIONE DEL PEF

CONCLUSIONI

I contratti

Come già accennato, l’obbligatorietà della redazione di un PEF è prevista ogni qual volta sia necessario verificare l’equilibrio economico – finanziario del progetto, ovvero la contemporanea presenza delle condizioni di “convenienza economica e sostenibilità finanziaria”, ai sensi dell’art. 177, comma 5 D.Lgs. 36/2023.

Tale situazione, la cui disciplina è contenuta nel Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023, si realizza innanzitutto nell’ambito dei contratti di concessione di lavori o servizi.

Secondo l’art. 2 lett. c) dell’allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici – D.lgs. 36/2026 – si definiscono “contratti di concessione o concessioni i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.

Il PEF viene inoltre incluso dal Codice dei contratti pubblici nell’elenco dei documenti da predisporre da parte dell’operatore economico che intende presentare una proposta di project financing, che viene definita dal codice come proposta relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi.

In entrambi i casi suddetti, la necessità di predisporre il PEF nasce dall’esigenza di mostrare la convenienza economica del progetto nell’arco del tempo previsto quale durata contrattuale e la capacità di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito, considerando anche i rischi operativi che ricadono sul concessionario.

L’obbligatorietà del PEF

Già dal tenore dell’art. 177 del Codice, che tratta di investimenti, costi e ricavi, equilibrio economico-finanziario, si comprende la necessità di predisporre un documento dedicato; tuttavia, in questa disposizione non viene menzionato il PEF. Un richiamo si ritrova nell’art. 182 comma 5 del Codice, dal quale si può desumere l’obbligatorietà della redazione del piano. I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito. I bandi possono anche richiedere che le offerte siano corredate da manifestazioni di interesse dell’istituto finanziatore.

In merito alla finanza di progetto, l’art. 193 prevede l’obbligatorietà del PEF per la presentazione sia della proposta, sia dell’offerta in fase di gara. Il comma 1 dispone che la proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il comma 5 prevede che i concorrenti presentino un’offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.

Di fatto, tale documento diventa fondamentale per la pubblica amministrazione, in quanto le permette di verificare tutti quei fattori di cui si è parlato: risultati economici, flussi di cassa, previsioni patrimoniali, redditività del progetto, ammortamenti, ripartizione dei rischi, eventuale contributo dell’ente.

L’asseverazione del PEF

Secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 1 del Codice, le proposte di project financing devono contenere anche un “Piano Economico-Finanziario asseverato”.

L’asseverazione è un’analisi della congruità del PEF che si tramuta in una dichiarazione e/o lettera che attesta la sua coerenza complessiva, tenendo in considerazione:

  • il valore complessivo dell’investimento;
  • la durata della concessione;
  • il tempo previsto per l’esecuzione dell’intervento e l’avvio della gestione;
  • la struttura dei costi e dei ricavi;
  • la struttura finanziaria.

Conclusioni

Alle domanda Quando bisogna preparare un PEF? possiamo rispondere che il Codice dei Contratti Pubblici prevede che il Piano Economico-Finanziario sia presentato per il rilascio di concessioni di lavori, di servizi e per alcuni aspetti sui generis della finanza di progetto.

Dobbiamo ribadire ancora una volta che il PEF è fondamentale per la Pubblica Amministrazione per esaminare i fattori necessari per verificare l’equilibrio economico-finanziario di un progetto.


Se ti è piaciuto questo secondo articolo, non perderti la terza ed ultima parte nella quale approfondiremo l’aspetto più tecnico, cioè come si prepara un PEF?

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Photo credit: Ketut Subiyanto via Pexels

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15 DICEMBRE 2023

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