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Quando una Stazione Appaltante pubblica il bando per la gara della fase esecutiva e realizzativa di un intervento, occorre fare attenzione ai soggetti che posso prendere parte alla compagine per evitare di subire ricorsi, esclusioni o cambiamenti in corsa.
Il soggetto che ha curato la progettazione definitiva di un intervento può essere coinvolto anche successivamente nell’appalto dei lavori?
Le Linee Guida n. 1 di ANAC, al punto 2.1. richiamano quanto previsto dall’art. 24, comma 7 del Codice dei Contratti pubblici cioè “il divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori”.
L’articolo, precisa inoltre che “ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione”.
Pertanto, il progettista incaricato della progettazione non potrà partecipare alla gara per i lavori, neppure come progettista indicato da parte di un’impresa partecipante.
Bisogna precisare, però, che il bando di gara potrebbe riconoscere tale opportunità ai progettisti del definitivo, fermo restando “la produzione di documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita non sia un elemento di vantaggio rispetto agli altri” (art. 24, comma 7, ultimo periodo).
Non sai come impostare la partecipazione strategica ad una gara d’appalto, sia come progettista sia come impresa di costruzioni?
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