Nell’ambito di un project financing, l’art 193 comma 6 del Codice dei contratti pubblici prevede che l’Ente concedente concluda la procedura di valutazione di una proposta con provvedimento motivato.
La disposizione legislativa parla espressamente di provvedimento motivato quindi è pacifico che un atto ci deve essere!
Inoltre lo stesso articolo prevede che tale atto sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e comunicato agli operatori economici interessati.
In linea teorica, il documento deve essere redatto in modo specifico e dedicato alla procedura alla quale si riferisce.
CHI FIRMA IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING?
La figura più indicata è il RUP in qualità di responsabile del progetto e, in questo contesto, della procedura valutativa. La migliore modalità d’azione sarebbe questa anche se nella pratica accade – lo abbiamo visto numerose volte nella nostra esperienza di consulenti – che si sovrappongano tempistiche, urgenze, ruoli, competenze che portano a modificare questa linearità anche sulla base delle procedure, abitudini e dei regolamenti interni ad ogni Ente concedente.
Ad esempio, il RUP può dare esito positivo alla valutazione dei documenti costituenti la proposta, può approvare o validare il progetto di fattibilità, e rimandare ad un ulteriore soggetto l’atto formale di chiusura della procedura valutativa.
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