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Attraverso la procedura del project financing su iniziativa di un operatore economico, un soggetto privato può sottoporre alla pubblica amministrazione una proposta per la realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità. Fino a due anni fa, per poter presentare una proposta era necessario che l’opera non fosse già inserita negli strumenti di programmazione dell’ente pubblico; il c.d. Decreto Semplificazioni – DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 – ha invece aperto alla possibilità di presentare proposte anche per opere già presenti negli strumenti di programmazione (art. 183, comma 15, paragrafo 1°, D.Lgs. 50/2016).
L’approvazione della proposta di project financing è un tema da conoscere bene nell’ambito delle forme di partenariato pubblico privato. La proposta deve rispondere a diverse esigenze dell’Amministrazione: da un lato, realizzare un’opera senza esborso di risorse pubbliche valutando comunque in modo stringente la fattibilità del progetto e il sottostante interesse pubblico mentre dall’altro, portare a termine l’operazione attraverso una corretta allocazione dei rischi tra Amministrazione e soggetto privato.
Attraverso la procedura del project financing, un soggetto privato può sottoporre alla pubblica amministrazione una proposta per la realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità. Fino al 2020, per poter presentare una proposta era necessario che l’opera non fosse già inserita negli strumenti di programmazione dell’ente pubblico; già il c.d. Decreto Semplificazioni – DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 – aveva successivamente aperto alla possibilità di presentare proposte anche per opere già presenti negli strumenti di programmazione. Il Codice dei contratti pubblici attualmente vigente – DLgs 36/2023 – non fa più alcun riferimento a questa distinzione, che quindi oggi non assume rilievo ai fini della possibilità di presentazione della proposta.
In questo articolo illustreremo i passaggi che deve compiere l’ente pubblico dal momento in cui il soggetto privato presenta formalmente la proposta fino alla determina di indizione della gara.
INDICE
APPROVAZIONE PROPOSTA PROJECT FINANCING: LA PROCEDURA
I PASSAGGI INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE
CONCLUSIONI
L’art. 193 descrive nel dettaglio la documentazione che l’operatore economico è tenuto a presentare: progetto di fattibilità, bozza di convenzione, piano economico-finanziario asseverato, specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. L’Amministrazione ha a disposizione novanta giorni di tempo per valutare la proposta, svolgendo una verifica di fattibilità e, se necessario, invitando l’operatore proponente ad apportare alla proposta eventuali modifiche.
In questa fase, vale la pena ricordare che l’Amministrazione Pubblica gode di un’ampia discrezionalità nella sua azione, potendo chiedere al proponente ogni modifica ritenga – per l’appunto – necessaria, come pure rifiutare tout court la proposta.
In caso di valutazione positiva, invece, il progetto di fattibilità approvato viene inserito negli strumenti di programmazione, se non già presente, e viene posto a base di una gara per l’affidamento della concessione, alla quale viene invitato il proponente.
Pubblicato il bando, presentano un’offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando stesso (art. 193 comma 5).
L’Amministrazione aggiudica la procedura ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo attraverso l’esame della qualità del progetto definitivo, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione.
Qualora l’operatore economico proponente non dovesse risultare aggiudicatario, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione potrà esercitare il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, dichiarando di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.
La procedura sopra descritta necessita di alcuni ordinati passaggi formali ed atti, da emanarsi da parte degli organi della Pubblica Amministrazione.
La maggiore complessità si trova nel caso delle Amministrazioni Comunali, pertanto nella trattazione ci riferiremo a quelli.
È necessaria una ulteriore premessa: se possiamo ritenere sufficientemente chiaro il cosa, cioè l’oggetto dei diversi atti da emanare, non altrettanto definito risulta essere il come. Nella prassi, infatti, non si riscontra un modo di operare omogeneo in merito al coinvolgimento di Giunta e Consiglio Comunali. Il Codice dei Contratti Pubblici, dal canto suo, non indica con precisione i passaggi di approvazione della proposta di project financing tra gli organi amministrativi comunali. Di seguito, quindi, offriremo alcuni spunti di riflessione, nonché uno dei possibili iter da seguire.
In questo atto il RUP:
La Giunta comunale:
Il Consiglio Comunale:
Ai sensi dell’art. 17 comma 1 del Codice, con quest’atto si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
La presentazione di una proposta di project financing da parte di un soggetto privato comporta l’avvio di un iter di competenza degli uffici comunali che non è codificato con precisione. Questo può sicuramente generare dubbi e perplessità ma consente al Comune di avere maggiore libertà e di conformare l’azione da un lato alle consuete modalità operative, dall’altro alla situazione e al contesto specifico della procedura in questione.
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Foto da Freepik
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15 DICEMBRE 2023