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Le Pubbliche Amministrazioni hanno trasferito su piattaforme digitali la gestione delle gare pubbliche. Obbligo normativo a parte, sono sensibilmente cambiate le dinamiche degli operatori economici per organizzare e partecipare ad una procedura così come i processi di coordinamento e selezione delle Stazioni Appaltanti.
La sicurezza e la segretezza nelle gare pubbliche telematiche sono oggi i due elementi che addensano l’attenzione quando si parla di procurement della Pubblica Amministrazione. Sono ormai trascorsi due anni dall’introduzione dell’obbligo per le Stazioni Appaltanti (parliamo del 18 ottobre 2018) di utilizzare mezzi telematici nell’ambito degli scambi di comunicazioni ed offerte di gara, ai sensi degli artt. 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 (il Codice dei Contratti Pubblici).
Indice
Il complessivo tema delle comunicazioni indirizzate e provenienti dalle Stazioni Appaltanti parte dall’art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici che ha infatti recepito la prescrizione prevista dall’art. 22 della Direttiva 2014/24/EU sugli appalti pubblici (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32014L0024) che sanciva proprio l’utilizzo di mezzi elettronici per le comunicazioni da/per le Stazioni Appaltanti.
La disamina della materia necessita di un collegamento dell’art. 40 con l’altro art. 52 che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere:
“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.”
L’art. 50, inoltre, precisa anche i casi in cui le Pubbliche Amministrazioni possono ancora ricorrere all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici.
Il quadro normativo – e qui giungiamo al punto di nostro maggiore interesse – si completa con l’art. 58, il quale dispone nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 52, il ricorso da parte delle Stazioni Appaltanti a sistemi telematici di e-procurement per la gestione delle procedure di gara.
L’utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali permettono una gestione più fluida della procedura di gara e garantiscono il rispetto dei principi di segretezza, trasparenza, correttezza e inviolabilità dell’offerta. L’utilizzo di tali strumenti, però, non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza.
Per quel che riguarda le procedure negoziate sotto soglia comunitaria, lo scambio di comunicazioni in modalità elettronica con i fornitori durante la procedura di affidamento è possibile grazie al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/) di Consip (www.consip.it).
Per tutte le altre procedure e quando non è possibile utilizzare il MEPA, le Stazioni Appaltanti possono dotarsi di un proprio sistema di e-procurement, cioè una specifica piattaforma telematica che permetterà la gestione di tutte le fasi di gara, oppure delegare la gara ad una CUC, da intendersi come una Centrale Unica di Committenza qualificata che gestirà per conto della delegante le fasi di gara.
Attualmente, sono sempre di più le piccole Stazioni Appaltanti che non hanno le risorse necessarie, soprattutto economiche, per dotarsi di una propria piattaforma di e-procurement. Pertanto si appoggiano ad una CUC o ad altro soggetto aggregatore per la gestione della gara.
Il ricorso alle procedure telematiche presentano molteplici aspetti positivi:
Ci sono tuttavia anche delle criticità nell’utilizzo delle piattaforma digitali per le gare pubbliche:
Da questa analisi ci consente di dire che per gli operatori economici l’utilizzo di piattaforme di e-procurement per la presentazione delle offerte di gara ha rappresentato una vera svolta nel mondo delle gare, quindi, dello sviluppo commerciale verso la Pubblica Amministrazione.
Gli aspetti positivi sono così evidenti che sicuramente non fanno rimpiangere i sigilli in ceralacca per la chiusura dei plichi, tantomeno le corse contro il tempo e lo sciopero del settore logistico per la consegna dei documenti.
Della stessa opinione sono le Stazioni Appaltanti le quali non sono più sommerse da documenti cartacei da analizzare in modo… analogico, avendo a disposizione un materiale digitale che consente una gestione documentale più agevole.
Come scegliere la migliore piattaforma per gestire le gare di appalto di un Ente?
Come posso gestire correttamente la mia presenza di operatore economico sulle piattaforme?
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