Scrivi qui sotto la parola o il tema che vuoi cercare, poi clicca sull'icona in rosso.
#lavoriamoci
L’attività del RUP è caratterizzata tanto da una particolare complessità, soprattutto sotto il profilo procedurale, quanto dall’assunzione di responsabilità di cui spesso diventa difficile avere il completo governo, anche a fronte dei continui processi di aggiornamento normativo e giurisprudenziale.
La pratica quotidiana conferma, infatti, che un unico soggetto, il RUP Responsabile Unico di Procedimento, potrebbe faticare ad approcciare la complessità del mercato senza appoggiarsi a un’organizzazione multidisciplinare che possa garantirgli un’efficiente gestione del carico di lavoro.
Ma vediamo con più attenzione com’è possibile rispondere a queste esigenze attraverso l’assistenza nella gestione delle procedure pubbliche di appalto e concessione di uno specifico servizio di supporto al RUP.
Dobbiamo innanzitutto partire dalla definizione dei compiti del RUP, che sono ben individuati dall’art. 31 del D.LGS 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 3.
Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano un RUP per vigilare sullo svolgimento delle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento, nonché per creare le condizioni affinché il processo di realizzazione venga condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta e in conformità alle disposizioni di legge in materia. Solitamente viene nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa: tuttavia può accadere che l’organico presenti delle carenze o che non ci sia, all’interno dell’amministrazione, un soggetto con la professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti del RUP.
La possibilità di costituire uno specifico servizio di supporto al RUP è una delle ipotesi effettivamente declinate nel codice dei contratti pubblici.
“La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”
[art. 31, comma 9].
È evidente che tale struttura non può essere posta alle dipendenze del RUP, ma si deve articolare come ufficio “servente” e di collaborazione rispetto ai compiti di quest’ultimo e che, in qualità di consulente esterno di supporto, non può e non deve compiere alcuna attività di progettazione.
Si intendono attribuibili al RUP tutte quelle attività strumentali mediante l’esercizio di specifiche competenze tecniche, economico–finanziarie, amministrative, organizzative e legali che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP (supervisione, coordinamento e verifica della progettazione, supervisione della direzione dei lavori, supervisione alla sicurezza, funzioni amministrative, validazione progetto).
È d’obbligo sottolineare che l’ampliamento delle sue funzioni e responsabilità nonché la necessità di competenze sempre più altamente specialistiche stanno aprendo la strada al conferimento di appositi incarichi a supporto dell’intera procedura dell’appalto. Il supporto tecnico-legale specialistico, necessario soprattutto per quegli appalti pubblici connotati da una certa complessità, permette di esporre solo marginalmente la pubblica amministrazione a rischi concreti di natura giudiziale ed eventualmente risarcitoria.
Ma vediamo ora nel dettaglio quelle che possono essere le competenze specifiche del servizio di supporto al RUP.
Sul punto si precisa che non essendo individuato dal legislatore un limite alle attività che possono essere oggetto di supporto al RUP ragionevolmente si può ritenere che competa alla stazione appaltante, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, l’individuazione delle specifiche attività per le quali richiede di usufruire di competenze esterne:
È a queste esigenze che risponde uno specifico servizio di assistenza e supporto al RUP mettendo in campo competenze multidisciplinari e svolgendo le proprie funzioni in modo autonomo, al fine di raggiungere il risultato fissato con assunzione dello specifico rischio.
Pur tuttavia sono ancora poche le Amministrazioni Pubbliche che si dotano di una struttura stabile di supporto RUP per ottimizzare la gestione degli appalti.
Una procedura ben progettata e ben gestita ha conseguenze più che proporzionali sull’esito dell’investimento pubblico.
Cosa deve fare bene il RUP?
Cosa può essere gestito con il supporto di specialisti?
Per informazioni scrivi a: info [at] pronext.it
Pronext ti saprà aiutare.
LEGGI ANCHE: