Scrivi qui sotto la parola o il tema che vuoi cercare, poi clicca sull'icona in rosso.
#lavoriamoci
La possibilità di costituire uno specifico servizio di supporto al RUP è una delle ipotesi effettivamente declinate nel Codice dei contratti pubblici.
L’attività del RUP è caratterizzata tanto da una particolare complessità, soprattutto sotto il profilo procedurale, quanto dall’assunzione di responsabilità di cui spesso diventa difficile avere il completo governo, anche a fronte dei continui processi di aggiornamento normativo e giurisprudenziale.
La pratica quotidiana conferma che un unico soggetto, il RUP Responsabile Unico del Progetto, potrebbe faticare ad approcciare la complessità del mercato senza appoggiarsi a un’organizzazione multidisciplinare che possa garantirgli un’efficiente gestione del carico di lavoro.
Questo soprattutto a seguito di quella sorta di rivoluzione copernicana degli appalti pubblici (speriamo!) rappresentata dal principio del risultato (D.Lgs 36/2023, art. 1). Secondo tale principio, il criterio interpretativo principe delle norme codicistiche nonché criterio di valutazione dell’attività del RUP non è più il pedissequo rispetto delle procedure, bensì il raggiungimento dell’obiettivo finale al quale la pubblica amministrazione ambisce. Lo stesso cambio dell’acronimo da Responsabile Unico del Procedimento a Responsabile Unico del Progetto rappresenta proprio il corrispettivo del nuovo principio del risultato e il nuovo ruolo di Project Manager che il RUP deve assumere, avendone finalmente tutti gli strumenti operativi e legali per farlo.
Ma vediamo con più attenzione com’è possibile rispondere a queste esigenze attraverso l’assistenza nella gestione delle procedure pubbliche di appalto e concessione di uno specifico servizio di supporto al RUP.
Dobbiamo innanzitutto partire dalla definizione dei compiti del RUP che sono ben individuati dall’art. 15 del D.Lgs 36/2023 e dall’Allegato I.2 - Attività del RUP.
Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice. La nomina è utile inoltre per creare le condizioni affinché il processo di realizzazione venga condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta e in conformità alle disposizioni di legge in materia. Solitamente viene nominato tra i dipendenti addetti all’unità organizzativa, anche a tempo determinato.
Tuttavia può accadere che l’organico presenti delle carenze o che non ci sia, all’interno dell’amministrazione, un soggetto con la professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti del RUP.
Come indicato in apertura, il servizio di supporto al RUP è contemplato dal Codice dei contratti pubblici.
L’art. 16, comma 6 del D.Lgs 36/2023 e gli artt. 2 e 3 dell’Allegato I.2 dicono espressamente:
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all’1 per cento dell’importo posto a base di gara per l’affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.”, per poi precisare che “Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
E ancora, “[...] la stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest’ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell’intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
È evidente che tale struttura non può essere posta alle dipendenze del RUP, ma si deve articolare come ufficio “servente” e di collaborazione rispetto ai compiti di quest’ultimo e che, in qualità di consulente esterno di supporto, non può e non deve compiere alcuna attività di progettazione.
Si intendono attribuibili al Supporto al RUP tutte quelle attività strumentali mediante l’esercizio di specifiche competenze tecniche, economico–finanziarie, amministrative, organizzative e legali che costituiscano il presupposto per il corretto esercizio dei compiti funzionalmente attribuiti al RUP (supervisione, coordinamento e verifica della progettazione, supervisione della direzione dell’appalto, supervisione alla sicurezza, funzioni amministrative, validazione progetto).
È d’obbligo sottolineare che l’ampliamento delle sue funzioni e responsabilità nonché la necessità di competenze sempre più altamente specialistiche stanno aprendo la strada al conferimento di appositi incarichi a supporto dell’intera procedura dell’appalto. Il supporto tecnico-legale specialistico, necessario soprattutto per quegli appalti pubblici connotati da una certa complessità, permette di esporre solo marginalmente la pubblica amministrazione a rischi concreti di natura giudiziale ed eventualmente risarcitoria.
Ma vediamo ora nel dettaglio quelle che possono essere le competenze specifiche del servizio di supporto al RUP.
Sul punto si precisa che non essendo individuato dal legislatore un limite alle attività che possono essere oggetto di supporto al RUP ragionevolmente si può ritenere che competa alla stazione appaltante, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, l’individuazione delle specifiche attività per le quali richiede di usufruire di competenze esterne:
È a queste esigenze che risponde uno specifico servizio di assistenza e supporto al RUP mettendo in campo competenze multidisciplinari e svolgendo le proprie funzioni in modo autonomo, al fine di raggiungere il risultato fissato con assunzione dello specifico rischio. Pur tuttavia sono ancora poche le Amministrazioni Pubbliche che si dotano di una struttura stabile di supporto RUP per ottimizzare la gestione degli appalti.
Una procedura ben progettata e ben gestita ha conseguenze più che proporzionali sull’esito dell’investimento pubblico.
Cosa deve saper fare bene il RUP? Cosa può essere gestito con il supporto di specialisti? Per informazioni scrivi a: info [at] pronext.it
Pronext saprà aiutarti.
LEGGI ANCHE:
VERIFICARE LA CONVENIENZA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO RISPETTO ALL'APPALTO TRADIZIONALE
IL PRINCIPIO DEL RISULTATO NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 30 OTTOBRE 2023