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Per rispondere alla domanda se e quando è possibile modificare un raggruppamento durante il contratto, il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. all’art. 37, comma 9 prevede in termini generali un principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese.
Eppure, vi sono due casi in cui è possibile modificare l’assetto organizzativo di un raggruppamento durante la fase di esecuzione del contratto.
Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, sentenza del 27/05/2021 n. 9, possiamo dire che bisogna procedere con l’esame dei commi 17 e 18 dell’art. 48 (Codice dei Contratti Pubblici). Tali norme dispongono che:
“(…) in deroga alla regola generale dell’immodificabilità della composizione del raggruppamento temporaneo rispetto all’assetto risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, è consentita al raggruppamento la possibilità di modificare la propria composizione in conseguenza della sottoposizione del mandante o del mandatario ad una procedura concorsuale per insolvenza o crisi d’impresa (nel caso in questione sarebbe, per quanto detto, la pendenza di una domanda di concordato in bianco o con riserva cui non avrebbe fatto seguito in tesi il tempestivo rilascio ad opera del tribunale fallimentare, e la tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, dell’autorizzazione a partecipare alla gara pubblica in questione) o nei casi previsti dalla normativa antimafia.“
“(…) Il comma 19 dell’art. 48 contempla, inoltre, le (ulteriori) modifiche soggettive derivanti da esigenze organizzative del raggruppamento, che nella fase dell’esecuzione del rapporto possono giustificare la riduzione del raggruppamento, alla duplice condizione che le imprese rimanenti abbiano i requisiti sufficienti e che la modifica non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara (evidentemente diverso da quello di cui all’art. 80, comma 5, lett. b).”
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