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COS’È IL MOP?

#askpronext n. 2 - La Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di rendicontare la propria spesa per la realizzazione di opere pubbliche. Vediamo come.

Il MOP è il Monitoraggio delle Opere Pubbliche previsto dal legislatore nell’ambito della BDAP – Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – cioè il sistema per raccogliere le informazioni necessarie nella corretta rendicontazione della spesa per le opere pubbliche italiane.

Il legislatore con l’art. 1 del D.Lgs. 229/2011 ha disposto, in capo alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti statali, l’obbligo di trasmissione delle informazioni al sistema MOP. Tali soggetti sono tenuti a:

  • detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all’affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
  • detenere ed alimentare un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna transazione attuata per la realizzazione delle opere ed interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e tracciabilità;
  • prevedere specifici vincoli per assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ai fini dell’inoltro all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;
  • garantire che l’opera sia corredata, ai fini dell’ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP) che deve figurare già nella fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il Codice identificativo di gara non può essere rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d’investimento pubblico sprovvisti del Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.

Al fine di gestire tali adempimenti in maniera pratica è possibile acquistare software appositi che semplificano e consentono di gestire questo censimento.


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