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COSA SONO I CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE

La formula che permette ai soggetti affidatari di realizzare delle prestazioni senza ricorrere al subappalto

INDICE

 

LA NORMATIVA

 I REQUISITI DEI CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE

LA DIFFERENZA TRA SUBAPPALTO E I CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE

VANTAGGI

ESEMPI

CONCLUSIONE

 

 

LA NORMATIVA

I contratti continuativi di cooperazione permettono ai soggetti affidatari di una gara di realizzare, anche per il tramite di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico senza ricorrere al subappalto e senza sottostare ai limiti previsti per quest’ultimo.

La stipula di un contratto di cooperazione continuativa deve comunque essere adeguatamente motivata e documentata.

Di solito sono contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa. Nello specifico, si tratta di beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento.

Lo scopo dei terzi non è eseguire la prestazione oggetto dell’appalto ma è procurare all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per l’esecuzione dello stesso.

I contratti continuativi di cooperazione sono disciplinati all’articolo 119 c.3, lettera d), del D. Lgs. 36/2023. Tale articolo disciplina il subappalto e, per evitare fraintendimenti, specifica anche quali prestazioni non si possono configurare come attività affidate in subappalto. A tal proposito, il c.3 lettera d stabilisce che non si configurano come attività affidate in subappalto (...) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

 

I REQUISITI DEI CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE

  • la continuità intesa quale stabile e generale cooperazione;
  • l'anteriorità, cioè il fatto che tali contratti vengono sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I contratti risultano pertinenti alla sola fase esecutiva dell'appalto giacché incidono sull'organizzazione delle attività contrattuali e dunque sulle modalità operative delle stesse, di modo che essi non possono essere finalizzati a sopperire la carenza di requisiti di qualificazione dell'operatore economico, i quali devono essere verificati e dimostrati in un momento precedente attinente alla fase di affidamento del medesimo contratto di appalto. In tal modo, si consente l'esonero di tali prestazioni all'assoggettamento ai limiti del subappalto;
  • il deposito del contratto che avviene prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Inoltre, poiché il subappaltatore non è cooperatore continuativo, può prendere parte come singolo o come membro di un raggruppamento/consorzio alla stessa procedura di gara che veda come aggiudicatario finale l'appaltatore in questione.

Ad oggi, l'utilizzo di tale tipologia contrattuale non è molto diffusa a causa di vari dubbi interpretativi a cui né il legislatore né la dottrina hanno provveduto a dare riscontri rassicuranti.

  • Flessibilità - consentono all'aggiudicatario di adattare le proprie risorse alle esigenze dell'appalto;
  • Efficienza - permettono di ottimizzare i costi e i tempi di esecuzione;
  • Specializzazione - consentono di avvalersi di competenze specifiche non presenti all'interno dell'azienda.

Un'impresa edile aggiudicataria di un appalto per la costruzione di un edificio può stipulare un contratto di cooperazione continuativa con un'azienda specializzata nella fornitura di calcestruzzo.

Oppure un'azienda che si aggiudica un appalto per la gestione di un servizio di trasporto pubblico può stipulare un contratto di cooperazione continuativa con un'officina meccanica per la manutenzione dei veicoli.

 

È importante saper distinguere ed applicare correttamente i contratti di cooperazione continuativa dai contratti di subappalto per evitare possibili contestazioni relative ad un occultamento di subappalto.

 

 


 

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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 21 GENNAIO 2025

 

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