Scrivi qui sotto la parola o il tema che vuoi cercare, poi clicca sull'icona in rosso.
#lavoriamoci
INDICE
LA NORMATIVA
I REQUISITI DEI CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE
LA DIFFERENZA TRA SUBAPPALTO E I CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE
VANTAGGI
ESEMPI
CONCLUSIONE
I contratti continuativi di cooperazione permettono ai soggetti affidatari di una gara di realizzare, anche per il tramite di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto di un contratto di appalto pubblico senza ricorrere al subappalto e senza sottostare ai limiti previsti per quest’ultimo.
La stipula di un contratto di cooperazione continuativa deve comunque essere adeguatamente motivata e documentata.
Di solito sono contratti che il concorrente stipula con terzi allo scopo di procurarsi quanto necessario alla propria attività d’impresa. Nello specifico, si tratta di beni e servizi indispensabili all’esecuzione della prestazione in affidamento.
Lo scopo dei terzi non è eseguire la prestazione oggetto dell’appalto ma è procurare all’operatore economico aggiudicatario i mezzi per l’esecuzione dello stesso.
I contratti continuativi di cooperazione sono disciplinati all’articolo 119 c.3, lettera d), del D. Lgs. 36/2023. Tale articolo disciplina il subappalto e, per evitare fraintendimenti, specifica anche quali prestazioni non si possono configurare come attività affidate in subappalto. A tal proposito, il c.3 lettera d stabilisce che non si configurano come attività affidate in subappalto (...) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla Stazione Appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Inoltre, poiché il subappaltatore non è cooperatore continuativo, può prendere parte come singolo o come membro di un raggruppamento/consorzio alla stessa procedura di gara che veda come aggiudicatario finale l'appaltatore in questione.
Ad oggi, l'utilizzo di tale tipologia contrattuale non è molto diffusa a causa di vari dubbi interpretativi a cui né il legislatore né la dottrina hanno provveduto a dare riscontri rassicuranti.
Un'impresa edile aggiudicataria di un appalto per la costruzione di un edificio può stipulare un contratto di cooperazione continuativa con un'azienda specializzata nella fornitura di calcestruzzo.
Oppure un'azienda che si aggiudica un appalto per la gestione di un servizio di trasporto pubblico può stipulare un contratto di cooperazione continuativa con un'officina meccanica per la manutenzione dei veicoli.
È importante saper distinguere ed applicare correttamente i contratti di cooperazione continuativa dai contratti di subappalto per evitare possibili contestazioni relative ad un occultamento di subappalto.
Affidati a Pronext, società di consulenza esperta in materia di appalti pubblici per valutare la corretta applicazione di questo strumento contrattuale.
Scrivi a info[at]pronext.it.
Pronext saprà aiutarti.
LEGGI ANCHE:
LA DIFFERENZA TRA INCARICHI E PRESTAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
IL SOGGETTO ESPERTO PUÒ ESSERE ESTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE?
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 21 GENNAIO 2025
Photo credit _ Canva