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In questo articolo approfondiamo gli aspetti principali della differenza tra incarichi e prestazioni nella Pubblica Amministrazione.
La distinzione tra l'appalto di servizi di tipo intellettuale - rammentiamo qui i servizi di architettura e di ingegneria - e l’incarico professionale di consulenza - come attività di studio o ricerca - riscontra difficoltà da parte dei funzionari e dei dirigenti pubblici nella corretta individuazione e applicazione quotidiane.
Saper riconoscere e applicare le due tipologie è essenziale per chi lavora nella Pubblica Amministrazione perché l'apparato normativo che le disciplina differisce.
Il Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023 - regola l'appalto di servizi mentre gli incarichi professionali fanno riferimento all’art. 7, commi 6 e seguenti del D. Lgs. 165/2001 e altre puntuali norme di carattere speciale.
Gli incarichi di consulenza, studio o ricerca forniscono all'Ente un cosiddetto contributo conoscitivo qualificato che orienta con autorevolezza l'azione, senza tuttavia vincolarla. L'operatore pubblico può infatti sempre discostarsi dalle indicazioni fornite dall'output professionale ricevuto.
Invece la prestazione coincide con un servizio che l'Ente recepisce senza discostarsene, anche se esso rientra all'interno di un procedimento più articolato che prevede ulteriori decisioni e passaggi. Per esempio, la progettazione rientra in questo ambito.
Nelle attività quotidiane, gli incarichi di natura intellettuale possono essere suddivisi come segue.
Incarichi di consulenza: prevedono l'analisi da parte di un professionista per formulare pareri, valutazioni o giudizi su quesiti specifici.
Incarichi di studio: prevedono la consegna di una relazione scritta su un tema sottoposto dall'Amministrazione, atta a descrivere l'approfondimento svolto e i risultati ottenuti.
Incarichi di ricerca: seguono la definizione di un programma redatto dall'Ente che ha bisogno dello svolgimento di un'attività istruttoria o di approfondimento di particolare importanza o complessità.
L’incarico di consulenza, studio o ricerca si configura normalmente come contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 - 2238 del Codice civile.
Invece l’appalto di servizi è una cosiddetta prestazione imprenditoriale - materiale o immateriale - svolta attraverso un'organizzazione strutturata impersonale che gestisce a proprio carico il rischio e i mezzi necessari per l'esecuzione.
Normalmente gli incarichi di supporto al RUP non hanno per oggetto consulenze, studi o ricerche.
Essi sono normati dall’art. 2 dell’Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che prevede un ampio insieme di competenze acquisibili dall'Ente qualora il RUP in questione non possieda i requisiti necessari per lo svolgimento del procedimento.
Questo richiamo normativo tuttavia va integrato con la disciplina prevista dall’art. 7 co. 6 D. Lgs. 165/2001 relativamente agli incarichi professionali di consulenza.
Il supporto al RUP può essere considerato come una prestazione di servizi in appalto quando:
Per il requisito del rischio di impresa è sufficiente che l’assegnazione dell’incarico - ai sensi del Codice dei contratti pubblici - e il contratto prevedano in modo esplicito che il rischio legato al buon esito e lo svolgimento professionale della prestazione penda esclusivamente sull’affidatario.
Per ottemperare al secondo requisito è necessario che la prestazione di supporto al RUP vada oltre alla mera consulenza, attraverso un coinvolgimento diretto alle attività operative (verbali, predisposizione e redazione di documenti...).
I due requisiti sopra indicati rimuovono gli incarichi di assistenza al RUP - vedi art. 15, co. 6 del Codice D. Lgs. 36/2023 e art. 3 del relativo Allegato I.2 - dalla tipologia di incarichi professionali di consulenza.
La differenza tra supporto al RUP e assistenza al RUP consiste nel fatto che il supporto può essere previsto quando il RUP è carente dei requisiti tecnico-amministravi listati nell’Allegato I.2 rispetto alle caratteristiche specifiche dell’appalto.
L’assistenza al RUP invece può essere ritenuta necessaria anche da un funzionario che possiede i requisiti richiesti dalla normativa. Alla luce di questo però l’assistenza deve essere quantificata entro l’1% del valore posto a base di gara.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23 MAGGIO 2024