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Secondo l’art. 121 del Codice dei Contratti Pubblici, il RUP deve dare avviso all’ANAC della sospensione dell’esecuzione del contratto quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo.
A nostro avviso, dal tenore dell’articolo, che parla di tempo contrattuale complessivo e non di mera durata contrattuale, si può desumere che l’accezione di tempo richiamata possa includere anche eventuali proroghe contrattuali.
Tale interpretazione viene sostenuta dal senso stesso della proroga contrattuale che, diversamente dal rinnovo, comporta il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, che per il resto rimane interamente regolato dall’atto originario. Di conseguenza, a seguito della proroga il nuovo termine diventa il termine contrattuale a cui fare riferimento.
Pare quindi potersi evitare la comunicazione all’ANAC quando la sospensione non ha ancora superato il quarto del tempo contrattuale comprensivo di proroga.
Sei una Stazione Appaltante e non sai se devi procedere con l’invio della comunicazione della sospensione contrattuale all’ANAC?
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Photo credit: gpointstudio via Freepik
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15 DICEMBRE 2023