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Ci è stato sottoposto un quesito attorno al profilo che deve avere il ruolo del Direttore dei Lavori nel caso di riqualificazione energetica di un edificio vincolato, per la quale la categoria principale dell’intervento riguarda gli impianti (oltre il 90%) e solo una parte residuale riguarda il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (4%)
La recente giurisprudenza ha chiarito che la Direzione Lavori su edifici vincolati spetta all’architetto e non all’ingegnere. Questa riserva di competenza dei professionisti in possesso della qualifica di architetto sussiste per ogni tipologia di intervento su immobili gravati da vincolo storico-artistico, ad eccezione delle attività propriamente tecniche di edilizia civile per le quali l’art. 52 del R.D. n. 2537/1925 prevede la competenza anche degli ingegneri.
Art. 52: Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.
Concludendo, per questo specifico caso, la Direzione Lavori spetta ad un architetto poiché l’intervento insiste su bene vincolato, nonostante gli interventi siano prevalentemente di natura impiantistica.
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