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INDICE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
MODALITÀ DI CALCOLO DEI COSTI DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI E CONCESSIONI
ELEMENTI DA CONSIDERARE
CRICITICITÀ E SFIDE
ASSOGGETTABILITÀ A RIBASSO
VERIFICA DEI COSTI DELLA MANODOPERA E LORO NON MODIFICABILITÀ
CONCLUSIONI
Il calcolo del costo della manodopera negli appalti pubblici è un tema di grande rilevanza e complessità, soggetto a continue evoluzioni normative e oggetto di dibattiti tra operatori del settore e stazioni appaltanti.
Il D. Lgs. 36/2023, art. 41, comma 14, prevede l'inserimento del frutto del calcolo del costo della manodopera negli appalti e nelle concessioni per la determinazione dell'importo a base di gara per lavori e servizi secondo quanto previsto dal comma 13.
Il secondo e terzo periodo del comma 14 precisano che:
Anche per gli operatori economici vige l’obbligo di indicare detti costi in sede di offerta (art. 108, comma 9) a pena di esclusione.
Le Stazioni Appaltanti dovranno in ultimo valutare la serietà e sostenibilità dell’offerta, anche indipendentemente da un processo di verifica dell’anomalia, come vedremo successivamente.
Il calcolo dei costi della manodopera deve essere effettuato nel rispetto di quanto determinato annualmente nelle apposite tabelle del Ministero del lavoro, sulla base dei valori definiti dai CCNL dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di uno specifico CCNL, il costo è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.
I costi devono includere non solo le retribuzioni lorde, ma anche gli oneri sociali, previdenziali e assicurativi, nonché eventuali indennità e maggiorazioni previste dai CCNL.
Nel calcolo dei costi della manodopera, è necessario considerare diversi elementi, tra cui:
Il calcolo del costo della manodopera negli appalti pubblici e concessioni presenta alcune criticità e sfide.
La nostra esperienza a supporto dell'operatività della Pubblica Amministrazione individua:
I costi della manodopera non sono in assoluto esenti dal ribasso.
L’art. 108, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, prescrive al concorrente di indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera, oltre agli oneri di sicurezza aziendali. L’articolo va interpretato insieme all’art. 41, comma 14, del D. Leg.vo 36/2023, secondo cui resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
L’inderogabilità assoluta dei costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante determinerebbe un’eccessiva compressione della libertà d’impresa, in quanto l’operatore economico potrebbe dimostrare ad esempio che il ribasso è correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, alla sua appartenenza ad un comparto, per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla stazione appaltante.
Secondo la Giurisprudenza, però, la presentazione di un’offerta contenente un costo per la manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante è ammessa salvo che il disciplinare di gara abbia espressamente definito come non suscettibile di ribasso il costo della manodopera; in tal caso l’amministrazione non può discostarsi dall’ “autovincolo” imposto con la lex specialis.
Quando l’amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è infatti tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che:
La Stazione appaltante ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi.
È altrettanto pacifico che la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti.
I principi del raggiungimento dello scopo, di fiducia e di accesso al mercato non consentono infatti di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, di cui il costo della manodopera costituisce parte integrante.
Il calcolo dei costi della manodopera negli appalti pubblici è un processo complesso e delicato, che richiede competenze specifiche e un'attenta analisi di tutti gli elementi coinvolti. La normativa di riferimento è in continua evoluzione, pertanto è fondamentale rimanere aggiornati sulle novità legislative e sulle indicazioni fornite dalle autorità competenti.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 2 AGOSTO 2024