L’art. 5, comma 5 dell’allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici – con riferimento all’articolo 63 – afferma che “Ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi”.
Gli enti dovrebbero qualificarsi entro il 30 giugno 2024, ma ANAC ha chiarito che:
- il soggetto in possesso dell’esperienza può essere sia un dipendente della Stazione Appaltante sia un soggetto esterno nella sua disponibilità per la durata della qualificazione e l’esperienza triennale deve essere maturata nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi e non esclusivamente nell’ambito di contratti di concessione e/o PPP;
- la disponibilità del soggetto potrà essere garantita sia mediante il ricorso a un consulente esterno a cui la Stazione Appaltante affiderà il relativo incarico secondo le disposizioni di legge sia attraverso una convenzione con una centrale di committenza qualificata che metta a disposizione tale requisito e da cui risulta la disponibilità per la durata della qualificazione.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23 APRILE 2024



