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L’AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTO NEGLI APPALTI PUBBLICI

L'iter procedurale - spiegato bene - secondo il Codice dei Contratti Pubblici.

Prima di iniziare la spiegazione dell’iter procedurale di autorizzazione del subappalto e del subaffidamento in ambito pubblico, vi invitiamo a leggere un approfondimento sulle differenze tra i due istituti che abbiamo pubblicato QUI.

Le modifiche al Codice dei Contratti Pubblici

A partire dal 1 Novembre 2021:

  • è stato abolito il limite quantitativo del 30% al subappalto precostituito per legge. Tale limite è stato eliminato anche per le opere super specialistiche. Eventuali restrizioni all’utilizzo del subappalto dovranno essere adeguatamente motivate dalle Stazioni Appaltanti;
  • a pena di nullità, il contratto non potrà essere ceduto, non potrà essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La liberalizzazione del subappalto è stata introdotta al fine di snellire le procedure e accelerare l’applicazione del PNRR.

La procedura di autorizzazione del subappalto

Ai sensi dell’articolo 105 del decreto legislativo 50/2016, l’iter procedurale prevede i seguenti step:

  • l’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, comunica alla stazione appaltante:
  1. il nome del subcontraente;
  2. l’importo del subcontratto;
  3. l’oggetto del contratto;
  4. eventuali modifiche a tali informazioni.

Ha l’obbligo di sottoporre una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca delle variazioni;

  • il committente può opporre veti alla stipula di un subappalto, inserendo nel contratto di appalto le relative clausole di divieto;
  • l’affidatario consegna copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell’inizio esecuzione delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto, l’affidatario trasmette anche la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione e la dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80; 
  • l’affidatario e i subappaltatori trasmettono alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza;
  • al fine del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, l’affidatario consegna copia del proprio DURC e di quello di tutti i subappaltatori;
  • l’affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggiungimento temporaneo, società o consorzio;
  • la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (15 giorni).

L’esecuzione della prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La procedura di comunicazione del subaffidamento

Rispetto al subappalto, la società o l’impresa individuale che richiede il subaffidamento ha l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante apposita comunicazione (e non un’autorizzazione) nella quale occorre indicare oggetto e importo della prestazione affidata. Alla comunicazione di subaffidamento sono allegati:

  • il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;
  • copia del DURC;
  • copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario;
  • dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (qualora nel contratto manchino gli estremi del conto corrente dedicato);
  • comunicazione di subaffidamento;
  • DGUE e la sua dichiarazione integrativa.

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