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LA VALUTAZIONE DI PROJECT FINANCING A INIZIATIVA PRIVATA

Come valutare la fattibilità e il pubblico interesse delle proposte avanzate da un privato.

La realizzazione di un’opera pubblica attivando collaborazioni con il settore privato tramite forme di Partenariato Pubblico – Privato è un’opportunità finora mai colta come dovrebbe, nonostante rappresenti ormai una necessità per le amministrazioni pubbliche.

Approfondiamo un puntuale aspetto del project financing, percepito con sensibilità dalle Pubbliche Amministrazioni: la fase di valutazione di fattibilità e pubblico interesse dei project financing a iniziativa privata.

Se è vero che la proposta di un soggetto privato potrebbe rappresentare la soluzione di un problema concreto per l’ente pubblico, è altrettanto vero che pone problemi organizzativi interni dovuti alla complessità e alle molteplici discipline che una proposta di project financing porta con sé.

INDICE

COS’È IL PROJECT FINANCING A INIZIATIVA PRIVATA

DALLA PROPOSTA ALLA GARA: QUALI ATTIVITÀ DEVE FARE L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN UN PROJECT FINANCING?

LA VALUTAZIONE DI PROJECT FINANCING

LA FASE FINALE DELLA VALUTAZIONE

CONCLUSIONE

Cos’è il project financing a iniziativa privata?

Innanzitutto, vale la pena ricordare quando è possibile per un privato predisporre una proposta di project financing e di quali documenti si compone.

L’articolo di riferimento è il 193 del DLgs 36/2023 secondo il quale:

“Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente”.

La proposta contiene:

  • un progetto di fattibilità;
  • una bozza di convenzione;
  • il piano economico-finanziario asseverato;
  • la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno. 

Gli investitori istituzionali possono formulare le proposte di cui al primo periodo salva la necessità, nella successiva gara per l’affidamento dei lavori o dei servizi, di associarsi o consorziarsi con operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal bando, qualora gli stessi investitori istituzionali ne siano privi.

Gli stessi investitori, in sede di gara, possono soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi, anche integralmente, delle capacità di altri soggetti. Possono altresì impegnarsi a subappaltare, anche integralmente, le prestazioni oggetto del contratto di concessione a imprese in possesso dei requisiti richiesti dal bando, a condizione che il nominativo del subappaltatore venga sia comunicato, con il suo consenso, all’ente concedente entro la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

Senza entrare nello specifico dei contenuti della proposta, che trattiamo in altro articolo dedicato (https://www.pronext.it/approvazione-proposta-di-project-financing-iter-e-passaggi-amministrativi/), vale la pena sottolineare qui che il legislatore ha decisamente semplificato le modalità di presentazione delle proposte di project financing, ad esempio non richiedendo più le garanzie a corredo della proposta nonché gli impegni a prestarle (il tutto è rimandato alla fase di gara), togliendo alcune complicazioni (leggi anche: costi) ai proponenti.

Dalla proposta alla gara: quali attività deve fare l’Amministrazione Pubblica in un project financing?

A fronte del deposito dei documenti di cui sopra, l’amministrazione aggiudicatrice dovrà valutare la fattibilità della proposta entro il termine perentorio di novanta giorni.

Approfondiamo questa attività valutazione.

Se l’oggetto della proposta è di natura infrastrutturale – la riqualificazione di una ex scuola elementare o l’efficientamento e gestione dell’illuminazione pubblica comunale – gli uffici comunali dovranno affrontare questioni di carattere giuridico, amministrativo, burocratico, strategico, di pianificazione economico-finanziaria, di valutazione di una proposta di gestione, di polizze assicurative, fidejussioni e asseverazioni connesse al piano

La valutazione di project financing

Passando agli aspetti più operativi, la valutazione di una proposta di partenariato include una serie complessa di attività interconnesse tra loro che dividiamo in alcune macro-aree.

a) Impostazione strategica: include le attività che in fase iniziale o nel corso della procedura definiscono il quadro delle esigenze, delle aspettative e delle disponibilità della stazione appaltante, anche in termini di assunzione di rischi. Comprende inoltre la definizione di tempi e organizzazione delle procedure di gara e delle successive attività di monitoraggio;

b) attività di supporto nelle attività in capo alla P.A. come il supporto nelle attività negoziali con il proponente, la quantificazione economica dei rischi, documenti di legge quali il PPP test, il Public Sector Comparator (PSC) o il confronto CONSIP per le procedure di acquisto oggetto di convenzione con quest’ultima. Comprende anche la definizione di una road-map delle delibere che l’ente dovrà adottare, delle relazioni e determinazioni in capo al RUP, oltre a tutte le eventuali attività di monitoraggio del PF e di rendicontazione;

c) verifica tecnico-giuridica e compliance volta alla valutazione della completezza e correttezza formale della proposta e della documentazione amministrativa e contrattuale presentata, oltre a eventuali verifiche sulla solidità del proponente o affidabilità dei soggetti che hanno rilasciato polizze, fideiussioni e asseverazioni. Si include anche la verifica del capitolato speciale dei lavori, della bozza di contratto di concessione come pure la regolarità e congruità del quadro economico di spesa;

d) verifica del piano economico-finanziario e del suo equilibrio che addensa le attività volte alla verifica formale e sostanziale del PEF, anche mediante analisi di mercato relativo al settore di riferimento della proposta (ad esempio: impianti natatori, illuminazione pubblica, etc.) o agli indici di sostenibilità e bancabilità del piano, alla definizione di sistemi di monitoraggio della concessione, indicando i parametri che potrebbero definire uno squilibrio e le modalità del riequilibrio;

e) verifica del piano della gestione (caratteristiche del servizio e della gestione) per il quale si andrà a valutare la sua completezza, adeguatezza e rispondenza alle esigenze dell’ente, o meglio, dell’interesse pubblico che la concessione andrà a soddisfare;

f) verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

Gli enti possono chiedere supporto su singoli aspetti della valutazione, a seconda della propria organizzazione e/o disponibilità di competenze al suo interno.

La fase finale della valutazione

Il risultato della valutazione è raccolto in una o più relazioni (o nel verbale di verifica, per quanto riguarda il punto f) che compongono la dichiarazione finale circa la coerenza e convenienza della proposta. Il tutto farà da cornice alla complessa serie di attività e relazioni ad opera del RUP e delibere degli organi dell’amministrazione aggiudicatrice (Giunta, Consiglio, Consiglio di Amministrazione, etc.).

Tornando al dettato dell’art. 193, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente.

Superata questa fase, il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l’approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato.

Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente.

Conclusioni

La varietà degli argomenti potenzialmente oggetto di una proposta di project financing a iniziativa privata è così ampia che è difficile disporre all’interno degli uffici tutte le competenze necessarie.

La nostra riflessione, ed è questo il nostro compito, può andare oltre: la legge parla di premio. In questo quadro, diviene essenziale la funzione di supporto al RUP per la valutazione della proposta. Così facendo, il RUP (se già nominato) o comunque l’ufficio che valuta la proposta può attingere a un portafogli di competenze adatte al caso specifico. Questo è particolarmente importante soprattutto sotto il profilo della valutazione giuridica, economico-finanziaria e della proposta gestionale. Vediamo perché.

  • È su quegli aspetti che l’amministrazione dovrebbe mettere particolare attenzione perché, se la proposta presenta degli elementi che potrebbero incidere sulla valutazione di fattibilità o di pubblico interesse, è lì che si annideranno;
  • sono gli aspetti caratterizzanti il project financing. Senza sminuire la componente tecnico-progettuale della proposta, è indubbio che le amministrazioni siano meglio preparate a valutare progetti che non piani economico finanziari e che la componente progettuale o costruttiva potrebbe essere anche complessa ma più facilmente gestibile dall’ente.

Condividiamo la nostra riflessione per suggerire alle amministrazioni pubbliche di cercare soprattutto quelle competenze nell’affidamento di incarichi di supporto al RUP, a cui potranno essere accompagnate anche quelle legate agli aspetti tecnici e pertanto sarà bene rivolgersi a organizzazioni multidisciplinari che possano annettere nel gruppo di lavoro anche (ma non solo) le competenze tecniche.


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Photo credit _ Miguel Á. Padriñán via Pexels

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 4 NOVEMBRE 2023

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  • autore:

    Stefano
    Lappa

  • Amministratore Delegato
    Pronext | Gruppo Contec
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