INDICE
INTRODUZIONE
SOGLIE DI AUTONOMIA OPERATIVA SENZA QUALIFICAZIONE: ARTT. 62 E 63 DEL CODICE APPALTI
SOTTOSOGLIA COMUNITARIO E MANUTENZIONI ORDINARIE
QUALIFICAZIONE DISGIUNTA ANAC ED ESECUZIONE DIRETTA DEI CONTRATTI: COSA CAMBIA CON IL CORRETTIVO
COSA RESTA IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE: PROGRAMMAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
PERCHE’ MONITORARE LE FAQ ANAC SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI?
INTRODUZIONE
Il sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti introdotto dal D.Lgs. 36/2023 rappresenta uno degli assi portanti della riforma del Codice dei Contratti Pubblici.
Lo scopo dichiarato è di concentrare le competenze tecnico-amministrative in soggetti strutturati, consentendo una ordinata gestione anche delle procedure di affidamento più complesse.
Ma cosa succede alle amministrazioni che non hanno (o non ancora hanno) ottenuto la qualificazione?
Il Correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha ricalibrato il quadro, ampliando in modo significativo gli spazi operativi delle Stazioni Appaltanti senza qualificazione ANAC.
SOGLIE DI AUTONOMIA OPERATIVA SENZA QUALIFICAZIONE: ARTT. 62 E 63 DEL CODICE APPALTI
Le Stazione Appaltanti senza qualificazione ANAC quando può affidare incarichi?
L’art. 62, comma 1, del Codice dei contratti pubblici individua tre casi in cui la qualificazione non è richiesta e la Pubblica Amministrazione può operare in piena autonomia:
- forniture e servizi fino a 140.000 euro – progettazione, affidamento ed esecuzione sono interamente gestibili dall’ente;
- lavori fino a 500.000 euro – uguale regime di autonomia;
- strumenti di acquisto delle centrali di committenza qualificate e dei soggetti aggregatori – utilizzo senza limiti di importo.
Quest’ultimo punto merita attenzione perché per strumenti di acquisto il Codice (Allegato I.1, art. 3, lett. cc) intende in particolare le convenzioni quadro CONSIP e dei soggetti aggregatori, gli accordi quadro con aggiudicazione senza riapertura del confronto competitivo, e il mercato elettronico a catalogo.
In questi casi, non esiste un tetto: anche un appalto di forniture da 2 milioni di euro può essere gestito autonomamente da un ente non qualificato, a condizione che si utilizzi lo strumento corretto.
SOTTOSOGLIA COMUNITARIO E MANUTENZIONI ORDINARIE
Fino a quale importo una Stazione Appaltante senza qualificazione ANAC può affidare incarichi agli operatori economici usando gli strumenti telematici?
Fino all’intero sottosoglia comunitario per servizi e forniture (ad esempio 749.999 euro per i servizi sociali), a condizione che si ricorra agli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza qualificate. La base normativa è l’art. 62, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, che richiama le soglie dell’art. 14, commi 1 e 2.
La distinzione rispetto al punto precedente è rilevante: gli strumenti telematici di negoziazione (Allegato I.1, art. 3, lett. d) comprendono gli accordi quadro con riapertura del confronto competitivo, i sistemi dinamici di acquisizione, il mercato elettronico con confronto concorrenziale e gli altri sistemi che consentono lo svolgimento di procedure ai sensi del Codice.
A differenza degli strumenti di acquisto puri, questi strumenti possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni senza qualificazione ANAC solo entro determinati importi che il legislatore ha fissato proprio per bilanciare accessibilità e presidio di qualità procedurale.
La stessa logica si applica alle manutenzioni ordinarie: anche in questo caso è ammessa la gestione autonoma, purché l’importo rimanga sotto il milione di euro.
QUALIFICAZIONE DISGIUNTA ANAC ED ESECUZIONE DIRETTA DEI CONTRATTI: COSA CAMBIA CON IL CORRETTIVO
Partiamo con una definizione necessaria per definire il perimetro tematico: cos’è la qualificazione disgiunta?
La qualificazione disgiunta è la possibilità, introdotta dall’art. 63, comma 6, del Codice (come modificato dal Correttivo D.Lgs. 209/2024), per cui una Stazione Appaltante può essere qualificata solo per la progettazione e l’affidamento oppure solo per l’esecuzione sia per i lavori, sia per i servizi e le forniture.
Questo si lega a una regola di sistema fondamentale per la quale chi può affidare, può anche eseguire.
L’art. 62, comma 6, lett. f) stabilisce infatti che gli enti non qualificati eseguono comunque i contratti affidati nel sottosoglia comunitario e quelli perfezionati tramite strumenti di acquisto o strumenti telematici messi a disposizione da centrali qualificate o soggetti aggregatori.
Sul piano pratico, la conseguenza è che una Pubblica Amministrazione che ha delegato progettazione e aggiudicazione ad una centrale di committenza qualificata conserva la competenza sull’esecuzione, potendo nominare un proprio RUP e un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
Una Pubblica Amministrazione che ha ottenuto la sola qualificazione per l’esecuzione può gestire direttamente i contratti delegati da altri soggetti qualificati.
Vale la pena sottolineare che queste regole si applicano agli appalti, non alle concessioni e al partenariato pubblico-privato, dove il regime della qualificazione è più stringente.
COSA RESTA IN CAPO ALLA STAZIONE APPALTANTE: PROGRAMMAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
Per completezza, occorre evidenziare i momenti del ciclo contrattuale che, per gli appalti, rimangono al di fuori delle dinamiche di qualificazione: la programmazione (che dovrà essere coordinata con i soggetti qualificati cui si intende delegare o richiedere servizi di committenza) e la stipula del contratto. Entrambe restano in capo alla stazione appaltante, indipendentemente dal livello di qualificazione raggiunto.
PERCHE’ MONITORARE LE FAQ ANAC SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI?
Il quadro normativo fin qui descritto viene costantemente implementato e precisato dalle FAQ dell’ANAC, che intervengono su aspetti applicativi spesso non risolti dalla norma primaria. Il monitoraggio di queste indicazioni è parte integrante di una corretta gestione delle procedure, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni.
IL SUPPORTO DI PRONEXT PER STAZIONI APPALTANTI SENZA QUALIFICAZIONE ANAC
Pronext è una società di consulenza specializzata in contratti pubblici e qualificazione delle Stazioni Appaltanti che affianca enti pubblici, centrali di committenza ed operatori economici privati nelle fasi del ciclo di vita degli appalti: verifica del regime di qualificazione applicabile, strutturazione delle procedure ai sensi del D.Lgs. 36/2023, supporto al RUP e al DEC, gestione delle criticità in fase esecutiva e formazione sul Codice Appalti.
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25 GIUGNO 2026



