L’art. 193 comma 3 dichiara che “Ciascuna proposta [di project financing ad iniziativa privata] contiene un progetto di fattibilità, redatto in coerenza con l’articolo 6-bis dell’allegato I.7.”.
Guardando a quest’ultima indicazione, si comprende con facilità che la documentazione richiesta è ridotta rispetto al PFTE di cui all’art 6 del medesimo allegato. Da questo punto di vista, possiamo quindi parlare di una sorta di PFTE semplificato.
La documentazione che serve per presentare una proposta di project financing ad iniziativa privata è così riassumibile:
- per le concessioni di lavori, ai fini della valutazione di fattibilità delle proposte presentate ai sensi dell’articolo 193, il promotore o il proponente presenta un progetto di fattibilità composto almeno dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica relativa al contesto territoriale nel quale l’opera è inserita, contenente anche una descrizione dell’opera medesima; la relazione è altresì corredata dagli approfondimenti richiesti dal RUP in funzione della natura e dell’ubicazione dell’intervento;
c) relazione preliminare di sostenibilità dell’opera;
d) elaborati grafici tipologici delle opere (planimetrie, prospetti e sezioni tipo);
e) computo metrico estimativo preliminare dell’opera, coerente con gli elaborati grafici tipologici di cui alla lettera d);
f) cronoprogramma. - Per le concessioni di servizi, il progetto di fattibilità è composto almeno dai seguenti elaborati:
a) una relazione tecnico-illustrativa che identifica gli elementi tecnici, economici e finanziari dell’investimento e specifica i costi del servizio in rapporto alle sue componenti, come identificate nel documento di specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché agli elementi evidenziati nel piano economico finanziario della proposta;
b) il cronoprogramma di attuazione dei servizi.
E’ importante ricordare anche che – ai sensi del comma 7 dell’art. 193 – “Il progetto di fattibilità selezionato ai sensi del comma 6 [cioè con la procedura di valutazione] è integrato, se necessario in funzione dell’oggetto dell’intervento, con gli ulteriori elaborati richiesti dall’articolo 6 dell’allegato I.7.”.
L’Ente concedente, quindi, ha facoltà di chiedere in un secondo momento la presentazione di tutti gli elaborati che compongono il più classico PFTE.



