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PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Gli indirizzi della giurisprudenza più recente nella disciplina di scelta degli operatori economici aggiudicatari

INDICE

 

LA GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA

 LA GIURISPRUDENZA DEL TAR PUGLIA
COMMENTI ALLA GIURISPRUDENZA SUL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI APPALTI PUBBLICI... E AL MIT

 

Il principio di rotazione negli appalti pubblici è stato oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali che hanno contribuito a chiarirne l'applicazione, le deroghe e le conseguenze in caso di violazione. 

In particolare, due sentenze offrono un'interessante panoramica su questo tema: la sentenza del TAR Lombardia, n. 28 del 7 gennaio 2025 e la sentenza del TAR Puglia, n. 138 del 29 gennaio 2025.
A queste si aggiunge un parere del MIT dello scorso 30 gennaio 2025.



 

 

LA GIURISPRUDENZA DEL TAR LOMBARDIA

 

Il TAR Lombardia n. 28/2025 si è pronunciato su un caso di esclusione di un raggruppamento di operatori economici da una procedura di affidamento di un servizio di controllo faunistico in applicazione del principio di rotazione.
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, evidenziando che la deroga alla rotazione prevista dall'art. 49, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) si applica nel caso specifico poiché “l’invito alla procedura di affidamento del servizio di tutti gli operatori che hanno manifestato interesse [...] la qualifica come procedura negoziata nel rispetto della disciplina codicistica, ovvero gara competitiva per la necessità di consentire l’esame comparativo dell’offerta del raggruppamento ricorrente illegittimamente escluso“.

 

 

 

LA GIURISPRUDENZA DEL TAR PUGLIA

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, n. 138/2025 ha invece affrontato un caso di aggiudicazione di un servizio di pronto soccorso veterinario all'operatore economico uscente: il TAR competente ha annullato l'aggiudicazione, rilevando la violazione del principio di rotazione

 

I giudici pugliesi propongono in sentenza un excursus della giurisprudenza:

  • innanzitutto rilevano che “al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara – tanto più ove ripetuti nel tempo – che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o “chiuso” (recte, negoziato), l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale (Cons. Stato, Sez. V, 12 giugno 2019, n. 1524)”;
  • il principio di rotazione non è regola preclusiva, senza eccezione, all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta “con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto”;
  • il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti (Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2020, n. 2655) e che “non sono ostative all’applicazione del principio di rotazione, con conseguente divieto per il gestore uscente di essere invitato a concorrere per l’affidamento, le modalità con cui quello precedente gli è stato attribuito e le caratteristiche dello stesso, ivi compresa la durata(Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; id., 2 luglio 2020, n. 4252; id., n. 2655/2020 cit.)”.

 

Nel caso sottoposto all’attenzione del TAR Puglia, che ha annullato l’appalto all’affidatario uscente, è dirimente la “carente istruttoria e motivazione da parte del Comune di (…) nel valutare l’applicabilità del predetto principio e nell’estendere l’invito alla procedura de qua alla controinteressata”.

 

 

 

 

 

 

 

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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11 FEBBRAIO 2025

 

 

 

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