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COME SCRIVERE UNA NOTA INTEGRATIVA EFFICACE

Come motivare determinati comportamenti, descrivere scelte aziendali strategiche o accedere a crediti agevolati.

Redigere una buona, e quanto più dettagliata, nota integrativa è una scelta aziendale responsabile. Lo si intuisce dal nome del documento: si tratta della parte descrittiva che completa il bilancio d’esercizio che ha la funzione di descrivere ed informare sull’origine e le caratteristiche dei valori quantitativi, ma anche sulle modalità e sulle scelte aziendali con cui la gestione si è svolta durante l’anno. Vediamo come scrivere una nota integrativa corretta, utile ed efficace.

INDICE

COS’È LA NOTA INTEGRATIVA?

CONTENUTI MINIMI

CHI DEVE REDIGERE LA NOTA INTEGRATIVA?

CONCLUSIONI

Cos’è la nota integrativa?

La nota integrativa è un documento descrittivo che completa i dati dei prospetti contabili (stato patrimoniale e conto economico) fornendo informazioni aggiuntive: notizie connesse indirettamente al mero contenuto contabile, quali ad esempio il numero di dipendenti, il numero o il valore nominale delle azioni.

Attraverso la nota integrativa l’azienda chiarisce i comportamenti assunti soprattutto in merito alle valutazioni effettuate o alle deroghe a determinate disposizioni di legge tenute durante il corso dell’esercizio.

In generale le aziende si rivolgono al proprio commercialista o consulente che si occupa di contabilità e redazione del bilancio per predisporre la nota integrativa. Sarà questa figura ad impostare la relazione con le informazioni che l’impresa deve esporre per rendere il proprio bilancio chiaro e comprensibile.

 

Quali sono i contenuti minimi per scrivere una nota integrativa efficace

In Italia, il contenuto informativo minimo della nota integrativa è prescritto dall’art. 2427 del Codice Civile.

Alcuni dei dati che devono obbligatoriamente essere presenti:

  • criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche e nella conversione di valori;
  • movimenti delle immobilizzazioni;
  • composizione delle voci: costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni dell’iscrizione e i rispettivi criteri di ammortamento;
  • variazioni intervenute delle voci dell’attivo e del passivo;
  • elenco delle partecipazioni possedute;
  • ammontare globale dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali su beni sociali;
  • la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi e altri fondi, quando di ammontare apprezzabile;
  • importo degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a voci dell’attivo;
  • gli impegni non risultanti da stato patrimoniale;
  • somma dei proventi da partecipazioni, diversi dai dividendi;
  • numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
  • ammontare dei compensi di amministratori e sindaci;
  • azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

L’ordinamento italiano prescrive che il bilancio sia redatto secondo i tre principi fondamentali della chiarezza, verità e correttezza.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423 c.c., comma 2).

Nel pieno rispetto di tali principi, il Codice Civile impone che la nota integrativa esponga anche informazioni complementari se necessarie ad una rappresentazione chiara, veritiera e corretta. Di contro, gli obblighi informativi non vanno rispettati se le informazioni risultano irrilevanti ai fini della rappresentazione.

Insomma, il Codice Civile prescrive di informare circa tutto ciò che serve per rendere il bilancio chiaro e comprensibile, niente di più e niente di meno.

Chi deve redigere la nota integrativa e come deve essere scritta?

Le imprese che hanno l’obbligo di redigere un bilancio di esercizio sono tenute alla stesura di una nota integrativa, ma le imprese di minori dimensioni che redigono il bilancio in forma abbreviata sono sottoposte a vincoli meno stringenti riguardo alla sua stesura.

Presentare il bilancio in forma abbreviata significa che nel primo esercizio e in seguito per due consecutivi non sono superati i seguenti limiti dimensionali:

  • attivo stato patrimoniale: € 4.400.000;
  • ricavi delle vendite: € 8.800.00;
  • numero medio dipendenti: 50.

Il D.lgs. 139/2015 ha previsto minori obblighi informativi per la nota integrativa in forma abbreviata. In particolare, l’attuale art. 2435 bis del Codice Civile impone di includere solo le seguenti informazioni:

  • criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche e nella conversione di valori;
  • movimenti delle immobilizzazioni;
  • importo globale dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali su beni sociali;
  • somma degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a voci dell’attivo;
  • importo degli impegni non risultanti da stato patrimoniale;
  • la composizione delle voci: proventi straordinari e oneri straordinari del conto economico, se di ammontare apprezzabile;
  • numero medio dei dipendenti;
  • ammontare dei compensi di amministratori e sindaci;
  • operazioni con parti correlate;
  • la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale;
  • la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Lo stesso decreto ha introdotto la possibilità per le micro imprese di redigere il bilancio in forma ancora più semplificata. Si definiscono micro imprese le aziende con i seguenti requisiti:

 

  • totale attivo stato patrimoniale: euro 175.000;
  • ricavi di vendite e prestazioni: euro 350.000;
  • media dipendenti occupati durante l’esercizio pari a 5.

Dal gennaio 2016 le aziende che non superano questi limiti dimensionali hanno la facoltà (ma non l’obbligo) di omettere la redazione della nota integrativa, presentando un bilancio comprensivo solo del conto economico e dello stato patrimoniale, quando in calce ai prospetti vengono riportate le informazioni relative a:

  • ammontare degli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale;
  • ammontare dei compensi di amministratori e sindaci.

Conclusioni

È sempre consigliabile per le aziende scrivere una nota integrativa efficace che sia quanto più possibile chiara, esaustiva e dettagliata.

Una nota integrativa efficace dovrà quindi contenere un numero rilevante di informazioni per far sì che questo documento rappresenti la reale fotografia della situazione di bilancio dell’azienda e le scelte aziendali con cui la gestione si è svolta.

L’azienda ha intrapreso percorsi di evoluzione organizzativa? In quale direzione sono andati gli investimenti? Quali i criteri hanno condizionato svalutazioni, ammortamenti, utili? Come è composta la forza lavoro?

Non dimentichiamoci inoltre che scrivere una nota integrativa efficace è una condizione essenziale per poter accedere ad eventuali crediti agevolati.

 

La nota integrativa del bilancio è quindi un elemento che viene letto da soggetti esterni: istituti di credito, stakeholder, partner e, perché no, competitor. Per questo lo consideriamo un documento di vera e propria comunicazione. Alla pari di una brochure, racconta l’azienda e il suo sviluppo durante l’esercizio appena trascorso.


Per maggiori informazioni, scrivi a: info[at]pronext.it

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Photo credit by Miguel Á. Padriñán via Pexels

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  • autore:

    Angela
    Roncari

  • Administrative advisor
    Pronext | Gruppo Contec
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