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COME GESTIRE PIÙ PROPOSTE DI PROJECT FINANCING

Cosa si deve fare quando più operatori sono interessati al medesimo intervento

La finanza di progetto rappresenta uno degli strumenti di partenariato pubblico privato previsti dal Codice dei contratti pubblici tramite cui gli operatori economici possono proporre alle pubbliche amministrazioni la realizzazione di opere pubbliche con spesa – totale o parziale – a loro carico, seguita da un periodo di gestione tale da consentire al privato una congrua redditività.  Oggi affrontiamo un caso che sempre più spesso si presenta alle amministrazioni e rischia di metterle in difficoltà, ossia come gestire più proposte di project financing relative al medesimo progetto presentate da parte di più operatori del settore.

INDICE

L’EVOLUZIONE DELLO STRUMENTO

COME GESTIRE PIÙ PROPOSTE DI PROJECT FINANCING?

VIETATO NON VALUTARE!

BISOGNA VALUTARE, MA FACCIAMOLO BENE

EVITIAMO I TEMPI BIBLICI

L’evoluzione dello strumento

Se pensiamo alla genesi dello strumento la difficoltà della PA è in parte giustificata, poiché questa circostanza può considerarsi anomala. Il project financing, infatti, è nato in relazione a grandi opere pubbliche, principalmente nel settore infrastrutturale: davanti a ingenti investimenti che il soggetto pubblico non era in grado di sostenere, il privato interessato aveva modo di dare il proprio contributo facendo sì che l’opera venisse realizzata, per poi conseguire un guadagno tramite la sua gestione. Davvero si parlava di investimenti rilevanti e di opere complesse sotto ogni aspetto (progettuale, realizzativo, gestionale), che richiedevano un investimento da parte del privato anche per la sola predisposizione della proposta da sottoporre all’ente pubblico competente.

Erano pochi sul mercato gli operatori che potevano permettersi investimenti di quella portata e che avevano le competenze per predisporre progetti di quella natura; di conseguenza, accadeva raramente che ci fossero più operatori pronti a farsi avanti in fase di proposta. Anzi, difficilmente si presentavano altri operatori anche in fase di gara, che vedeva alla base la proposta del proponente – divenuto nel frattempo promotore con annesso diritto di prelazione – con le particolarità dallo stesso formulate…la partecipazione alla gara era un gioco che non valeva la candela.

Negli anni, tuttavia, lo strumento si è evoluto e il suo utilizzo si è ampliato ad altri settori, coinvolgendo anche progetti con minore valore economico, minori complessità e maggiore standardizzazione; in questi casi diminuiscono anche i costi da sostenere per la predisposizione della proposta e di conseguenza la platea dei potenziali operatori interessati si amplia. Addirittura oggi il mercato vede operatori che hanno fatto del project financing un vero e proprio filone di business, diventando esperti nella predisposizione di proposte indirizzate a diversi enti, principalmente enti territoriali, ma molto simili nelle forme e nei contenuti.

Come gestire più proposte di project financing?

L’amministrazione può trovarsi nella situazione di essere letteralmente “bombardata” dalle proposte di finanza di progetto in relazione alla realizzazione e successiva gestione di un’opera, soprattutto laddove la componente di servizio è prevalente e la componente di investimento è limitata (ad esempio: illuminazione pubblica). Come comportarsi? Il Codice dei contratti pubblici tace, sul punto. Che novità – direte voi – il suo silenzio non ci sorprende. Come diciamo sempre, però, il silenzio può sì far insorgere dubbi ma anche essere foriero di opportunità, poiché non vincolando l’amministrazione le permette maggiore discrezionalità.

Vietato non valutare!

Chiariamo subito che l’amministrazione non può fingere di non ricevere una proposta o decidere di non valutarla. Il tal senso si è espresso di recente il TAR Friuli Venezia Giulia, annullando un atto con cui il Comune di Trieste aveva negato la valutazione di una proposta di PPP (TAR Friuli, Sez. 1, 17/09/2020, n. 310, che sul punto richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 4777 del 02/08/2018): quantomeno fino a quando l’amministrazione non ha dichiarato il pubblico interesse di una proposta, il mercato può sempre farsi avanti. Per questo motivo, riteniamo rischiosa anche l’emanazione di un atto con cui tentare di far desistere gli operatori dalla presentazione, in quanto potrebbe essere facilmente oggetto di contestazione, come accaduto nel caso di Trieste sopra citato. 

Bisogna valutare, ma facciamolo bene!

Ricezione e valutazione, quindi, costituiscono un obbligo per la PA. In tema di valutazione, sono da evidenziare due aspetti. Il primo: non esistono vincoli o prescrizioni normative in merito alle modalità valutative da porre in essere, la fase preliminare di individuazione del promotore è connotata da ampia discrezionalità amministrativa. Il secondo: l’ente pubblico deve sempre agire in ottica di economicità. Ciò significa anche fare i conti con le proprie possibilità di spesa ed evitare di cadere nell’eccesso opposto al diniego di valutazione, ossia quello di investire tante – troppe e spesso non disponibili – risorse in una valutazione analitica di tutte le proposte, con un eccessivo aggravio sia economico sia procedimentale che può portare allo stallo del progetto.

Come abbiamo già approfondito in altri nostri articoli, infatti, una valutazione completa di una proposta richiede molteplici attività (clicca QUI per rivedere l’articolo specifico) e una serie di competenze trasversali; sia che l’ente compia le valutazioni con risorse interne sia che si affidi a consulenti esterni, deve agire con efficacia ed efficienza, evitando la stasi delle attività. Nella stessa sentenza del TAR di cui sopra, si cita una pronuncia del Consiglio di Stato che parla di valutazione quanto meno preliminare delle proposte pervenute. È difficile fornire un modus operandi valido in ogni circostanza: ciascun ente sarà chiamato ad una valutazione della miglior modalità di azione, che a titolo d’esempio potrebbe prevedere una prima valutazione degli elementi caratterizzanti il progetto, in modo da valutare la rispondenza della proposta all’interesse pubblico in questione, per poi procedere con un maggior grado di approfondimento solo delle proposte in linea con l’interesse stesso.

Evitiamo i tempi biblici

Ultimo accenno, non meno importante, ai tempi. Abbiamo trattato l’argomento in un recente approfondimento a cui rinviamo per una disamina generale [clicca QUI]. Alcune pillole per il caso specifico della ricezione di più proposte:

  • per la prima proposta permane il termine di novanta giorni dalla ricezione, a meno che le proposte non siano giunte a seguito di avviso per raccolta di manifestazioni di interesse in cui era già definita la regola della proroga del termine;
  • il termine trimestrale sancisce la vincolatività della proposta per l’operatore economico. Allungare troppo i tempi, quindi, oltre ad un generico aggravio procedimentale può avere per la PA l’effetto di investire risorse nella valutazione di proposte che poi il privato può liberamente ritirare o ritenere non totalmente vincolanti;
  • più i tempi si allungano, più aumenta la possibilità di ricevere nuove proposte. Se da una parte la PA è tenuta al rispetto della libera concorrenza, dall’altra è da ricordare che la procedura prevede una fase di gara a cui possono partecipare tutti gli operatori interessati. Anche in questo frangente, sulla base del caso specifico, è compito dell’ente identificare i tempi adeguati, trovando il giusto compromesso tra le diverse esigenze.

Sei una Pubblica Amministrazione e hai bisogno di supporto per gestire più proposte di project financing relative al medesimo progetto da parte di più operatori del settore?

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Photo credit _ Icd2020 via Freepik

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 4 NOVEMBRE 2023

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