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COME FUNZIONA IL SUBAPPALTO PER LAVORI PRIVATI

L'iter secondo il Codice Civile.

INDICE

PREMESSA

L’AUTORIZZAZIONE DEL COMMITTENTE NEL SUBAPPALTO PER LAVORI PRIVATI

LA FINE LAVORI

LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI SUBAPPALTO PER LAVORI PRIVATI

Premessa

In ambito privato il subappalto è disciplinato dal Codice civile (art. 1656 ss.).

Il subappalto è un contratto derivato poiché è l’appaltatore che incarica il subappaltatore ad eseguire, in tutto o in parte, l’opera o il servizio che egli ha assunto. Proprio per questo motivo al subappalto si applica la stessa disciplina del contratto base o del contratto d’appalto.

Nell’appalto privato il subappaltatore può essere scelto liberamente, senza procedure di gara: è un soggetto economico che esegue l’opera con i propri mezzi e si assume le responsabilità dei rischi di esecuzione.

L’autorizzazione da parte del committente nel subappalto per lavori privati

Ai sensi dell’articolo 1656 c.c., l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato preventivamente autorizzato dal committente.

L’autorizzazione del committente può avvenire per atto formale o da fatti concludenti. Essa risulta necessaria in forma scritta nel caso di variazioni alle modalità convenute dell’opera (art. 1659 c.c.).

La fine lavori

Una volta terminata l’opera, prima di riceverla in consegna, l’appaltatore ha diritto di verificare l’opera compiuta. Nel caso di verifica positiva o se l’appaltatore riceve senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata. Avvenuto questo passaggio, il subappaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo, salvo che non sia stabilito diversamente.

L’articolo 1657 c.c. stabilisce che “Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice”. Quindi la mancata indicazione del corrispettivo non comporta la nullità del contratto.

Ai sensi dell’art.1672 c.c., il contratto si scioglie quando per esempio l’esecuzione dell’opera diviene impossibile per causa non imputabile a nessuna delle due parti e il committente deve pagare la parte dell’opera già compiuta nei limiti in cui è per lui utile, in proporzione del prezzo pattuito per l’opera intera.

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e i vizi dell’opera (art. 1667 c.c.) a meno che il committente non fosse a conoscenza delle difformità e vizi o questi erano riconoscibili e non siano stati taciuti dall’appaltatore in mala fede. Il committente deve denunciare le difformità o i vizi entro 60 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza. Il committente, convenuto per il pagamento, può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro 60 giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i 2 anni dalla consegna.

L’articolo 1168 stabilisce che il committente può chiedere:

  • l’eliminazione delle difformità o vizi a spese dell’appaltatore. In questo caso, il subappaltatore è tenuto ad eliminare i vizi senza diritto a un ulteriore compenso e se si rifiuta, il subcommittente che non intende limitarsi a chiedere il risarcimento del danno può avvalersi del procedimento per l’esecuzione forzata agli obblighi di fare;
  • che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore;
  • la risoluzione del contratto nel caso in cui le difformità o i vizi sono tali da rendere inadatta l’opera alla sua destinazione.

La responsabilità in caso di subappalto per lavori privati

Il subappaltatore è autonomo rispetto all’esecuzione delle opere che gli vengono affidate dal subcommittente; proprio per questo motivo, si esclude ogni rapporto diretto tra committente originario e subappaltatori. Quindi:

  • il committente non può agire direttamente nei confronti del subappaltatore ma agirà in giudizio nei confronti dell’appaltatore. Sarà poi l’appaltatore a chiamare in rilevazione il subappaltatore, in virtù del rapporto di subappalto che li lega;
  • l’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro 60 giorni dal ricevimento (art. 1670 c.c.).

È possibile il recesso del committente dal contratto, ai sensi dell’articolo 1671 c.c., purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Poiché il subappaltatore ha un rapporto diretto solo con l’appaltatore principale e risponde solo nei suoi confronti, se il committente recede dal contratto di appalto, il subappaltatore non è tenuto a ricevere alcun indennizzo.

ll subappaltatore non potrà agire contro l’originario committente. Dunque, a meno che non ci siano accordi differenti, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore.

La responsabilità contrattuale del subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e la responsabilità extracontrattuale del subappaltatore nei confronti dei terzi, sussiste nei limiti in cui il lavoro svolto dal subappaltatore sia stato autonomo e non dovuto a una mera esecuzione di ordini impartiti dall’appaltatore.

Possono, tuttavia, verificarsi ipotesi in cui soggetti terzi, diversi dal committente, siano danneggiati dalla non corretta esecuzione dell’opera o del servizio. I terzi danneggiati potranno agire senz’altro nei confronti dei subappaltatori in via extracontrattuale perché in tal caso il subappaltatore ha inciso nel diritto altrui, operando nella sfera autonoma di lavoro e non già quale prestatore d’opera subordinato dell’appaltatore subappaltante.

In questa situazione è opportuno mettere in evidenza alcuni accorgimenti in tema di tutela della sicurezza nell’ambito dell’edilizia.

Ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 81/2008, la singola impresa che esegue i lavori (cd. impresa esecutrice) si configura come soggetto tenuto al rispetto delle prescrizioni di tutela della sicurezza.

L’articolo 97 del medesimo decreto attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria il compito generale di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di sicurezza e di coordinamento, oltre agli obblighi in generale derivanti dall’esecuzione di lavori in appalto. Inoltre, al datore compete il coordinamento degli interventi gravanti anche sulle imprese esecutrici e la verifica della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici. 

Dunque, l’impresa affidataria del contratto di appalto è responsabile in solido con le imprese esecutrici.


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