Scrivi qui sotto la parola o il tema che vuoi cercare, poi clicca sull'icona in rosso.
#lavoriamoci
INDICE
PREMESSA, IL FATTO
I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
LE RIFLESSIONI DEI MAGISTRATI
COME SI CONFIGURA L'INCARICO
CONCLUSIONI E IMPATTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Il Parco Archeologico di Pompei aveva affidato direttamente ad Ales s.p.a., società in-house del Ministero della Cultura, una serie di servizi di supporto tecnico, amministrativo e di manutenzione programmata per un valore di oltre 11 milioni di euro.
L'affidamento era stato giustificato dall'amministrazione in base all'articolo 1-ter del D.L. n. 104/2019, che consente al Ministero di avvalersi di Ales s.p.a. in attesa di nuove assunzioni e fino al 31 dicembre 2025.
Il magistrato istruttore aveva sollevato rilievi sul difetto di motivazione per l'affidamento diretto e sulla mancata verifica dei requisiti di cui agli artt. 94, 95 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023.
L'aspetto più rilevante della delibera riguarda la necessità di verificare i requisiti di cui agli articoli 94, 95 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023, anche per gli affidamenti in-house. L'amministrazione aveva sostenuto che tali verifiche non fossero necessarie, in quanto Ales s.p.a. è soggetta a controllo analogo e inserita nel conto economico consolidato dello Stato.
La Corte ha rigettato questa interpretazione, affermando che la società in house non può essere considerata una semplice longa manus dell'amministrazione controllante. Pur essendo soggetta a un controllo simile a quello che l'ente esercita sui propri servizi, la società in house possiede una propria autonomia patrimoniale e personalità giuridica.
Il ricorso allo strumento societario implica l'assoggettamento alle regole del diritto comune, con deroghe limitate e specificamente previste dalla legge, come nel caso dell'esclusione dall'obbligo di gara.
Di conseguenza, il Collegio ha stabilito che:
Sebbene il Codice non si applichi direttamente, il principio di legalità è un caposaldo che deve informare anche i contratti esclusi, come dimostrato da altre disposizioni del D.Lgs. 36/2023 che richiamano tali verifiche anche per specifiche tipologie contrattuali escluse.
Nonostante l'Amministrazione avesse eseguito la verifica solo in sede di contraddittorio, la Corte ha ritenuto l'obiettivo raggiunto e ha superato il rilievo per ragioni di buon andamento amministrativo e in ossequio al principio del risultato.
La pronuncia della Corte dei Conti stabilisce un principio chiaro: l'affidamento in house, pur non richiedendo una gara, non esonera la pubblica amministrazione dall'obbligo di verificare l'affidabilità morale e soggettiva dell'operatore economico.
Questa verifica, ancorata agli articoli 94 e seguenti del Codice, deve essere svolta prima della stipula del contratto.
Ciò impone alle amministrazioni pubbliche di dotarsi di procedure interne rigorose per assicurare che, anche negli affidamenti in house, vengano accertati i requisiti di legalità, onestà e affidabilità, garantendo così il rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.
LEGGI ANCHE:
SUPPORTO GARE CON OPERATORI ECONOMICI ESTERI
IL SOGGETTO ESPERTO PUÒ ESSERE ESTERNO ALLA STAZIONE APPALTANTE?
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 7 AGOSTO LUGLIO 2025
Photo credit _ Canva