INDICE
LE LINEE GUIDA MIT SULLA REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE
I DUE LIVELLI DELLA REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI
LA FACOLTA’ DI INSERIRE CLAUSOLE ORDINARIE
GLI INDICI ISTAT
I QUATTRO ELEMENTI NON NEGOZIABILI NELLA REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI
DALLA GARA AL CONTRATTO: LE DUE FASI OPERATIVE
LA COPERTURA FINANZIARIA
IL CONFINE DEL RISCHIO DI IMPRESA
DECORRENZA: DA QUANDO APPLICARE LA NUOVA DISCIPLINA
LE LINEE GUIDA MIT SULLA REVISIONE PREZZI NEI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato le prime Linee Guida operative sulla revisione dei prezzi negli appalti di servizi e forniture.
Il documento attua le previsioni all’art. 60 del D.Lgs. 36/2023 – come modificato dal Correttivo (D.Lgs. 209/2024) – e si rivolge direttamente alle Stazioni Appaltanti indicando come strutturare le clausole revisionali nei bandi, quali indici utilizzare e come gestire la fase esecutiva.
Il testo ha un taglio prescrittivo quindi molte delle indicazioni operative contenute non sono suggerimenti, ma obblighi ricavabili dal quadro normativo.
I DUE LIVELLI DELLA REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI
Il sistema revisionale dei prezzi per i contratti di servizi e forniture si articola su due livelli distinti, che operano su presupposti diversi e non si sostituiscono a vicenda.
La revisione straordinaria (art. 60, comma 1) interviene quando la variazione dei costi supera la soglia del 5% dell’importo contrattuale. In questo caso, la Stazione Appaltante riconosce all’appaltatore l’80% dell’eccedenza oltre la soglia.
Il meccanismo scatta per legge e deve essere attivato d’ufficio, anche in assenza di istanza dell’operatore. Non c’è discrezionalità: al verificarsi dei presupposti, l’adeguamento è dovuto.
La revisione ordinaria (art. 60, comma 2-bis) è invece uno strumento contrattuale, costruito dalla Stazione Appaltante in sede di gara, pensato per governare le oscillazioni prevedibili dei costi nel corso del contratto (inflazione ordinaria), l’andamento delle retribuzioni di settore, le variazioni delle materie prime. Qui esiste uno spazio di discrezionalità, ma entro binari precisi.
I due meccanismi non sono alternativi e nei contratti di durata prolungata possono coesistere. Le Linee guida dedicano ampio spazio a chiarire come evitare sovrapposizioni: gli adeguamenti già riconosciuti in via ordinaria non rientrano nel calcolo della variazione rilevante ai fini della straordinaria (soglia del 5%). Il rischio di remunerare due volte lo stesso incremento è così neutralizzato a monte.
LA FACOLTA’ DI INSERIRE CLAUSOLE ORDINARIE
L’art. 60, comma 2-bis usa la parola facoltà, tuttavia le Linee guida MIT sulla revisione dei prezzi negli appalti pubblici correggono subito la lettura più comoda di questa formulazione.
Per i contratti di durata estesa (ad esempio i servizi di pulizia, vigilanza, ristorazione collettiva, facility management, ICT, servizi sociali) l’inserimento di clausole revisionali ordinarie costituisce una “best practice particolarmente opportuna e raccomandabile“: non inserirle richiede motivazione esplicita già nei documenti di gara.
La ragione sta nel combinato disposto degli artt. 1 e 9 del Codice: la Stazione Appaltante deve assicurare la massima utilità dell’appalto e preservare l’equilibrio contrattuale tra corrispettivo e prestazione per tutta la durata del contratto. Un contratto pluriennale senza meccanismi di adeguamento ordinario è strutturalmente esposto a squilibri che si traducono in prestazioni degradate, rinegoziazioni informali o contenziosi.
Del resto, la discrezionalità della Stazione Appaltante si ferma al se e al come inserire le clausole, non al loro contenuto: ai sensi dell’art. 60, comma 4-quater, per la definizione degli indici e delle modalità di calcolo il riferimento obbligato è l’Allegato II.2-bis del Codice.
GLI INDICI ISTAT
L’Allegato II.2-bis contiene tabelle di corrispondenza tra codici CPV e indici Istat, elaborate da un tavolo tecnico MIT – Istat con il contributo delle principali categorie produttive. Circa 500 CPV sono stati associati a indici di prezzi al consumo, di prezzi alla produzione o di retribuzioni contrattuali orarie.
Le Linee guida entrano nel merito per i settori più diffusi con una la logica di fondo semplice: nei servizi nei quali la manodopera è la componente di costo dominante, l’indice di riferimento sono le retribuzioni contrattuali del settore ATECO corrispondente. Laddova la struttura dei costi è più articolata, si usano indici compositi ponderati.
Le Stazioni Appaltanti possono discostarsi da questi parametri, ma solo motivando la scelta nei documenti di gara, con riferimento alle specificità dell’appalto; e la motivazione deve essere sostanziale, non formale.
I QUATTRO ELEMENTI NON NEGOZIABILI NELLA REVISIONE DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI
Le Linee Guida individuano quattro contenuti che ogni clausola revisionale ordinaria deve disciplinare in modo esplicito:
- Dies a quo
La variazione si calcola a partire dal mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione, non dalla firma del contratto o dall’avvio dell’esecuzione. - Periodicità
La Stazione Appaltante deve indicare nel bando con quale cadenza verificherà i presupposti per l’adeguamento.
La frequenza dovrebbe essere allineata a quella di aggiornamento dell’indice Istat scelto. Se si scelgono periodicità diverse (mensile o trimestrale), il riferimento è quello aggiornato meno frequentemente con cadenza minima raccomandata almeno annuale. - Divieto di doppio computo
Gli adeguamenti già riconosciuti in via ordinaria non concorrono al raggiungimento della soglia del 5% per la revisione straordinaria. - Trasferimento ai subappaltatori
L’art. 119, comma 2-bis del Codice impone che gli incrementi siano trasferiti lungo la filiera in proporzione alle prestazioni eseguite. Le Linee guida suggeriscono di subordinare il pagamento degli stati di avanzamento alla presentazione di documentazione che attesti l’avvenuto riversamento.
L’inadempimento integra violazione della buona fede contrattuale e può giustificare la sospensione dei pagamenti.
DALLA GARA AL CONTRATTO: LE DUE FASI OPERATIVE
Le Linee guida scandiscono l’attuazione delle clausole revisionali in due momenti, con obblighi specifici per ciascuno.
- Fase di affidamento
I documenti di gara devono già contenere il riferimento esplicito all’operatività del meccanismo revisionale ordinario, l’indicazione dell’indice – o almeno del metodo per individuarlo – e l’accantonamento nel quadro economico delle somme corrispondenti. Non è consentito rinviare tutto al contratto senza fissare criteri nel bando: trasparenza e certezza delle procedure di evidenza pubblica richiedono che gli operatori possano strutturare consapevolmente la propria offerta. - Fase di sottoscrizione del contratto
Qui si definisce puntualmente l’indice specifico, la periodicità, il dies a quo, il meccanismo di trasferimento ai subappaltatori.
Se l’indice era già individuato nel bando, il contratto lo recepisce mentre se il bando aveva indicato solo il metodo, il contratto lo applica al caso concreto.
LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai fini della copertura finanziaria, gli oneri derivanti da entrambe le clausole (ordinaria e straordinaria) si attingono prima dalle somme per imprevisti nel quadro economico (fino al 50% della voce), poi dai ribassi d’asta non vincolati e dalle economie da interventi già certificati.
IL CONFINE DEL RISCHIO DI IMPRESA
Le Linee guida tornano più volte su un punto che la giurisprudenza amministrativa ha fissato da anni: la revisione dei prezzi non può trasformarsi in uno strumento che azzera il rischio d’impresa.
Il meccanismo ha funzione di riequilibrio e non compensativo perché serve a ricondurre entro margini accettabili l’alea connessa a eventi che trascendono le normali fluttuazioni di mercato, non a garantire all’operatore la copertura integrale di qualsiasi variazione di costo.
Il Consiglio di Stato ha ribadito in più occasioni (da ultimo Sez. IV, 5 maggio 2025, n. 3787) che la revisione non può diventare uno strumento di modifica surrettizia dell’equilibrio originario tra prestazione e corrispettivo. L’offerta, in altri termini, deve incorporare un’alea fisiologica che rimane in capo all’operatore.
DECORRENZA: DA QUANDO APPLICARE LA NUOVA DISCIPLINA
Le disposizioni sulla revisione ordinaria si applicano alle procedure il cui bando è stato pubblicato dal 1° gennaio 2025 in poi (data di entrata in vigore dell’Allegato II.2-bis).
Per i contratti già in esecuzione, le Linee guida raccomandano comunque l’applicazione volontaria di meccanismi revisionali, nei limiti della copertura assicurata dal contratto in corso, come presidio del principio di equilibrio contrattuale sancito dall’art. 9. Non è un obbligo, ma una scelta prudenziale che riduce il rischio di contenziosi nei contratti pluriennali già avviati.
Nell’esperienza maturata da Pronext, siamo abitualmente chiamati ad affiancare le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici privati nella strutturazione delle clausole revisionali ordinarie e straordinarie, dalla progettazione del bando alla gestione delle verifiche periodiche in fase esecutiva.
Tale esigenza infatti si manifesta dentro il perimetro economico del contratto che può innescare dinamiche difficili da gestire per la buona riuscita della collaborazione.
Pronext opera anche a supporto del RUP nella predisposizione dei documenti di gara e nella scelta degli indici di riferimento più coerenti con la struttura economica del contratto.



