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Le società di scopo nei lavori pubblici sono disciplinate nel Libro IV Del Partenariato pubblico e delle concessioni – Titolo IV – articoli 194 e 195 del nuovo Codice dei contratti pubblici.
In precedenza tali società – note come società di progetto – si trovavano disciplinate nei tre commi dell’articolo 184 del D. Lgs. 50/2016.
Nel complesso, esse sono note anche come Special Purpose Vehicle (da cui l’acronimo SPV).
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023, la normativa è cambiata. Analizzeremo pertanto i vari articoli che si occupano del tema delle società di scopo.
In primis, sono stati aggiunti due commi ulteriori all’articolo 194 rispetto ai tre previsti nel precedente articolo 184 del D. Lgs. 50/2016.
L’articolo 194 stabilisce che:
Il bando di gara per l’affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l’aggiudicatario costituisca una società di scopo in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
Le SPV hanno forma libera e possono costituirsi attraverso s.r.l., s.p.a. o società consortile. Nello specifico, si prevede che l’aggiudicatario costituisca una società di scopo mentre prima vi era la possibilità di costituirla, non era un obbligo per il concessionario.
Il bando di gara indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto, a pena di esclusione.
I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della società di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti delle vigenti norme legislative e regolamentari.
In questa tornata, è stata introdotta la precisazione ai soci ai quali ci si riferisce, cioè originari o subentranti. Inoltre, è stato eliminato il riferimento agli obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
La società di scopo, senza che ciò costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’ente concedente.
Quando nel rapporto subentra la SPV, essa diventa concessionaria e ciò avviene senza autorizzazione o approvazione dell’aggiudicatario. Precisiamo che il subentro non costituisce cessione del contratto in quanto la società diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con la P.A.
Nel caso di versamento di un prezzo in corso d’opera da parte dell’ente concedente, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di scopo nei confronti dell’amministrazione per l’eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di scopo può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d’opera, liberando in tal modo i soci.
Le garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera.
Il contratto di concessione stabilisce le modalità per l’eventuale cessione delle quote della società di scopo, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell’opera.
L’ingresso nel capitale sociale della società di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, di cui all’articolo 193 c.1 quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
La società di scopo possiede piena autonomia patrimoniale e un patrimonio proprio che non può essere aggredito dai creditori dei singoli soci.
Quest’ultimo aspetto è fondamentale in quanto il capitale di rischio degli investitori ricade tutto sulla SPV, pertanto, essa assume la maggior responsabilità imprenditoriale, acquisisce il capitale di debito proveniente da terzi finanziatori e svolge la funzione organizzativa e manageriale dell’attività economica.
I nuovi commi inseriti dal nuovo Codice stabiliscono che:
Il contratto di concessione disciplina altresì le modalità di sostituzione dei soci della società di scopo che, nel corso dell’esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione.
Il bando-tipo per l’affidamento di un contratto ai sensi dei commi 1 e 2 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara.
Il contratto di concessione disciplina altresì le modalità di sostituzione dei soci della società di scopo che, nel corso dell’esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione.
Il bando-tipo per l’affidamento di un contratto ai sensi dei commi 1 e 2 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara.
L’articolo 195 sostituisce e modifica il precedente articolo 185 del D. lgs. 50/2016 ed è rubricato Obbligazioni delle società di scopo. In sintesi, è stabilito che:
Le società di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di debito purché siano destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e dei clienti professionali;
L’emissione delle obbligazioni avviene solo al fine di finanziare o rifinanziare il debito precedentemente contratto per la realizzazione dell’infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità;
La documentazione d’offerta indica chiaramente il grado di rischio associato all’operazione;
Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla società di scopo avviene massimo entro 18 mesi o in un termine inferiore fissato dal contratto di concessione. Decorso tale termine, il contratto si considera risolto di diritto salvo che, nel frattempo, siano state reperite altre forme di finanziamento;
Le obbligazioni e i titoli di debito, dall’avvio della gestione dell’infrastruttura e fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi possono essere garantiti secondo le modalità disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Codice. Fino all’entrata in vigore di tale decreto, si applica il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, del 7 agosto 2012.
Le garanzie reali, personali e di qualunque altra natura, incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito, possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
Un utile ulteriore riferimento alle società di scopo si trova all’articolo 198 c.2 – Altre disposizioni in materia di gara che recita come:
Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di partenariato pubblico privato possono sempre avvalersi, anche al di fuori della finanza di progetto, della facoltà di costituire una società di scopo ai sensi degli articoli 194 e 195.
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Photo credit _ Ran Berkovic via Unsplash