GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI e programmazione della Pubblica
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GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Come si coniuga con la programmazione della Pubblica Amministrazione

Il Codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) detta precise norme in materia di programmazione che le amministrazioni comunali sono tenute a rispettare; in particolare, l’art. 37 impone alle amministrazioni di adottare il programma triennale degli acquisti di beni  e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

 

 

Programma TRIennale degli acquisti di BENI e servizi e programma triennale dei lavori pubblici:
di cosa stiamo parlando?

 

In questi due atti – o per meglio dire insieme di atti, visto che sono più d’uno i documenti da predisporre – l’ente pubblico indica i beni e servizi che intende acquistare e le opere che intende realizzare negli anni successivi, non solo specificandone le caratteristiche principali ma anche individuando le risorse finanziarie necessarie. Infatti, il Codice impone che tali documenti vengano adottati in coerenza con il bilancio e nel rispetto di altri documenti programmatori e norme di carattere economico-finanziario.

Le indicazioni per la redazione di questi documenti sono contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n.14 del 16 gennaio 2018, “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” adottato in attuazione dell’articolo 21, comma 8, del d.lgs. 50/2016. Altro importante riferimento normativo in materia è rappresentato dal principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del 2011), che impone l’inclusione del piano triennale delle opere e relativo elenco annuale nel Documento Unico di Programmazione (DUP)

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Nel caso di affidamento in gestione di un impianto sportivo possono configurarsi diverse ipotesi: accanto alla classica concessione della mera gestione accade spesso, infatti, che si accompagnino anche dei lavori da effettuarsi sull’impianto, ad esempio a titolo di manutenzione straordinaria o di adeguamento. Caso ulteriore è rappresentato dal ricorso alla finanza di progetto – una tra le forme di PPP (Partenariato Pubblico Privato) previste dal Codice degli appalti – per una riqualificazione rilevante degli impianti, se non una completa ristrutturazione o una nuova costruzione: in questa ipotesi, è permessa la realizzazione dell’opera tramite l’apporto e l’utilizzo di risorse di soggetti privati, che potranno godere dei guadagni derivanti in seguito dalla gestione dell’opera stessa.

Attività di questo genere vanno inserite nella documentazione sopra citata: tra le fattispecie da ricomprendere nel programma dei lavori e nel programma degli acquisti rientrano, a titolo esemplificativo, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Nel piano triennale dei lavori il comma 2 dell’art. 37 impone di inserire i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, ovvero la soglia indicata dall’art. 50, comma 1, lettera a.

Ogni caso tuttavia presenta caratteristiche proprie e per l’ente pubblico può diventare difficile capire quale sia la strada giusta da percorrere.

Project financing

Come comportarsi con gli strumenti di programmazione?

Il D.lgs. 50/2016 distingueva tra project financing ad iniziativa pubblica e ad iniziativa privata, sulla base della figura (amministrazione pubblica interessata o soggetto privato) che dava avvio alla procedura. Nel D.lgs. 36/2023 la distinzione è venuta meno, quindi la procedura può avere avvio unicamente con la presentazione, da parte dell’operatore economico, di una proposta di realizzazione di lavori pubblici o di servizi all’amministrazione aggiudicatrice. Il comma 2 dell’art. 193 prevede che, una volta ricevuta la proposta, l’ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, […]. L’ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell’ente concedente.

E nel caso della concessione per la gestione degli impianti sportivi?

Nel caso di affidamento in concessione dell’impianto sportivo può accadere che venga a configurarsi una sorta di concessione mista, comprensiva di un servizio, ma anche di lavori.

Il comma 7 dell’art. 3 dell’allegato I.5 al codice impone che siano compresi nel programma triennale dei lavori “i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato”: non sembra quindi esserci dubbio alcuno sul fatto che i lavori inerenti all’impianto vadano inseriti in questo strumento di programmazione.

Per quanto riguarda invece l’opportunità di inserire la concessione nel programma triennale delle forniture e dei servizi, si ravvisa un parziale scollamento tra la normativa e la prassi.

In particolare, il comma 6 dell’art. 3 del già citato allegato prevede che per ciascun lavoro indicato nel programma triennale delle opere venga riportato “l’importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all’articolo 6.”

Il comma 6 dell’art. 6 dello stesso allegato, riguardante il programma triennale di forniture e servizi, prevede che siano indicate anche “le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici”.

La giurisprudenza sul tema…

Sembrerebbe opinione consolidata che si possano applicare le disposizioni relative alla concessione di servizi quando la gestione del servizio sia prevalente rispetto al lavoro, il quale assumerebbe in quest’ottica carattere di strumentalità (vedi Cons. Stato, Ad. plen., 30 gennaio 2014, n. 7). Alla stessa conclusione si può giungere anche analizzando l’art. 14 del Codice degli appalti, che disciplina i contratti misti: il comma 18 stabilisce che, ai fini dell’aggiudicazione, occorre tener conto dell’ “oggetto principale del contratto”, determinabile in base all’importo stimato più elevato tra quelli delle prestazioni oggetto dell’appalto, quindi quale prestazione prevalente rispetto alle altre. Applicando meramente il principio generale di prevalenza, sembrerebbe necessaria – e addirittura anche sufficiente – l’indicazione nel programma triennale dei servizi.

Tuttavia, nella prassi si riscontra che la concessione di impianti natatori viene raramente indicata nel piano triennale di forniture e servizi, mentre dei lavori si ha sempre indicazione nel piano triennale dei lavori, qualora siano di importo superiore alle soglie indicate per l’inserimento, a prescindere dal loro carattere di strumentalità.


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