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DECRETO CONTROLLI E SICUREZZA ANTINCENDIO

Le novità per le aziende introdotte dai nuovi D.M. 01/09/2021 e D.M. 02/09/2021 sui luoghi di lavoro.

Il Decreto controlli (D.M. 01/09/2021) e il decreto Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (D.M. 02/09/2021) cambieranno le regole della sicurezza per le aziende. Valuteremo cosa deve fare il datore di lavoro con le nuove regole sull’antincendio, quali sono gli obblighi a carico di questi ultimi, la sorveglianza a cura dei dipendenti, eventuali controlli e l’entrata in vigore con conseguenti azioni.

INDICE

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI

I CONTROLLI SULLE AZIENDE CHE ESEGUONO GLI INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ANTINCENDIO

CONCLUSIONI SUL DECRETO CONTROLLI E SICUREZZA ANTINCENDIO

Il Decreto Min. Interno 01/09/2021 – Decreto controlli – entrerà in vigore dal prossimo 25 settembre 2022, mentre il Decreto Min. Interno 02/09/2021 Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dal prossimo 4 ottobre 2022, con l’abrogazione contestuale dell’art. 3, comma 1, lettera f) e degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Fino a tali date non sono previsti obblighi in capo ai soggetti tenuti all’applicazione delle norme.

Ecco le novità sull’antincendio che ci attendono a partire dal prossimo autunno 2022.

OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO

L’art. 3 al comma 1 prevede che gli interventi di manutenzione, controllo periodico e sorveglianza devono essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentati, secondo la regola “dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri generali indicati nell’Allegato I al Decreto stesso. L’applicazione della normativa tecnica volontaria come ISO, IEC, EN, CEI, UNI non è obbligatoria ma rimane volontaria e conferisce presunzione di conformità.

Il datore di lavoro  dovrà predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Riguardo il modello organizzativo richiamato dalla norma, non è cambiato nulla.

L’art. 1 del DM 02/09/2021 indica che le disposizioni si applicano:

  • alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del DLgs 81/08 ossia i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, ad eccezione dei mezzi di trasporto, delle industrie estrattive, dei pescherecci e dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale;
  • alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del DLgs 81/08 e alle attività di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4 (Designazione degli addetti al servizio antincendio), 5 (Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza) e 6 (Requisiti dei docenti).

Le novità del Piano di Gestione delle Emergenze

Riguardo gli obblighi del datore di lavoro, l’art. 2 prevede che questi debba adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

La predisposizione del piano di emergenza è richiesto nei seguenti luoghi di lavoro:

  • se sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5, del DLgs 81/08.

Decreto controlli e sicurezza antincendio: nuovi adeguamenti per il datore di lavoro e le aziende.

Informazione e formazione

L’art. 3, invece, dispone che il datore di lavoro debba adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all’allegato I, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività.

L’informazione e la formazione devono essere fornite al lavoratore all’atto dell’assunzione ed aggiornate (i contenuti minimi sono riportati nell’allegato III del decreto) nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

Secondo quanto previsto dall’art. 7, fatti salvi gli obblighi di informazione, formazione e aggiornamento in capo al datore di lavoro in occasione di variazioni normative, il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento dovrà essere ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Designazione addetti al servizio antincendio

All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, laddove previsto, secondo l’art. 4, il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ossia gli addetti al servizio antincendio. I lavoratori designati devono frequentare specifici corsi di formazione e di aggiornamento.

OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA DA PARTE DEI DIPENDENTI

Riguardo gli obblighi di sorveglianza da parte dei dipendenti, il Decreto del 1 settembre 2021 prevede che, oltre alle attività di controllo periodico ed alle manutenzioni, “le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.”

Nulla viene detto su come le liste di controllo devono essere organizzate: pertanto si rimette alla libera scelta aziendale su come gestire l’attività.

I CONTROLLI SULLE AZIENDE CHE ESEGUONO GLI INTERVENTI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE ANTINCENDIO

Sulla possibilità di effettuare eventuali controlli sulle aziende che eseguono gli interventi di controllo e manutenzione antincendio, né il Decreto né la Circolare dei Vigili del Fuoco danno indicazioni. Riteniamo pertanto che un possibile strumento di controllo da parte del datore di lavoro, sulla competenza delle ditte o dei professionisti chiamati a svolgere l’attività di manutenzione e controllo, possa essere la richiesta di visionare il certificato che attesti la qualifica del tecnico manutentore, ai sensi dell’Allegato II del D. Min. Interno 01/09/2021, articolo 1 Generalità, punto 6).

L’art. 4 sottolinea infatti che gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio debbano essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati ai sensi dell’Allegato II al Decreto. La qualifica di tecnico manutentore qualificato è valida su tutto il territorio nazionale.

CONCLUSIONI

Entrambi i decreti nascono dalla esigenza di dare attuazione al disposto dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che prevede l’adozione di uno o più decreti concernenti l’individuazione dei criteri per la gestione delle emergenze. Grazie alla loro introduzione infatti, sono state definite le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Vengono così sostituite le vigenti disposizioni in materia del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.


Sei un datore di lavoro e non sai quali misure adottare in base al nuovo Decreto controlli e sicurezza antincendio?

Vuoi avere la certezza se la tua azienda rientra fra quelle escluse dall’applicazione del DM Interno 01/09/2021?

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Photo credit by Matthias Zomer via Pexels

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