INDICE
COSA CAMBIA DAVVERO: DALLA CARTA ALLA FUNZIONE OPERATIVA
PERCHÈ L’ADEGUAMENTO NON È RINVIABILE
COSA SIGNIFICA ADEGUARSI: UN AGGIORNAMENTO SU PIÙ LIVELLI
SOGGETTI OBBLIGATI
CONCLUSIONI

   

Il contesto normativo italiano in materia di whistleblowing è stato recentemente ridefinito: non si tratta di un nuovo obbligo di legge, bensì da un significativo innalzamento dello standard qualitativo richiesto ai canali interni di segnalazione previsti dal proprio sistema di gestione.
Approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 (leggi qui) e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2025, le Linee guida ANAC n. 1/2025 segnano infatti un punto di svolta perché il whistleblowing abbandona la sua dimensione di mero adempimento formale per affermarsi come un presidio organizzativo strutturale, verificabile e sanzionabile.

Sinteticamente, il whistleblowing è la pratica che si riferisce alla segnalazione di comportamenti scorretti o illeciti riscontrati all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, il cui obiettivo è la tutela l’interesse collettivo o comunque la garanzia del rispetto delle normative vigenti.
La persona che effettua la segnalazione – c.d. whistleblower – deve poter contare su strumenti di segnalazione adeguati e sulla propria protezione senza il rischio di ritorsioni o conseguenze negative.


COSA CAMBIA DAVVERO: DALLA CARTA ALLA FUNZIONE OPERATIVA

Con l’introduzione del D.Lgs. 24/2023 – l’atto normativo che ha introdotto la disciplina del whistleblowing in recepimento della la direttiva UE 2019/1937 – è stato un comportamento diffuso da parte di enti pubblici ed aziende private quello di istituire canali di segnalazione che – seppur esistenti ed iscritti nei processi dei sistemi di gestione – risultavano però impraticabili.
In questo frangente si inseriscono quindi le nuove linee guida licenziate dall’ANAC che intervengono per colmare questa criticità, richiedendo un vero e proprio salto di qualità operativo.
Precisamente:

  • centralità del canale interno – il canale interno di segnalazione non è più un accessorio, bensì il perno attorno al quale ruota il sistema di prevenzione. Deve essere realmente operativo e funzionante, non solo annoverato come presente;
  • indipendenza del gestore – la figura responsabile della gestione delle segnalazioni deve godere di autonomia, indipendenza ed essere priva di conflitti di interesse per garantire l’imparzialità del processo;
  • collegamento con il modello 231 – il raccordo con il modello organizzativo 231 – se esistente – sistema disciplinare e formazione deve essere esplicito e documentato.


PERCHÈ L’ADEGUAMENTO È IMPROROGABILE

Oltre che dalla più formale compliance, l’urgenza nell’adeguamento alle linee guida ANAC deriva dalla necessità di tutelare gli enti pubblici e le aziende private da rischi concreti che possono riguardarla.

1. Rischio sanzionatorio
Le violazioni delle norme sul whistleblowing espongono l’organizzazione a sanzioni amministrative che possono variare tra 10.000 € e 50.000 €. Tali sanzioni colpiscono non solo la mancata istituzione dei canali interni, ma anche la gestione non conforme degli stessi, l’omessa tutela dei segnalanti e, in particolare, la violazione della riservatezza.

2. Criticità diffuse emerse dai monitoraggi
I monitoraggi hanno evidenziato problemi sistemici, tra cui la scarsa conoscenza dei canali da parte dei dipendenti, la mancata autonomia dei gestori e l’uso inappropriato di strumenti aziendali non protetti (quali ad esempio: indirizzi e-mail o PEC con dominio aziendale) per le segnalazioni.

3. Indicatore di affidabilità organizzativa
Un canale debole o gestito in modo superficiale viene interpretato come un segnale di rischio. Al contrario, un sistema robusto e funzionante è divenuto e riconosciuto un indicatore chiave di affidabilità e maturità organizzativa.


COSA SIGNIFICA ADEGUARSI: UN AGGIORNAMENTO SU PIÙ LIVELLI

L’adeguamento richiesto dalle Linee guida ANAC sul whistleblowing è un processo olistico che coinvolge molteplici aree aziendali e processi organizzativi:

  • Livello organizzativo
    Istituzione di un canale unico, sicuro e accessibile che preveda modalità di segnalazione sia scritte sia orali.
  • Livello soggettivo
    Nomina di un gestore realmente indipendente attraverso l’adozione di regole chiare su conflitti di interesse e modalità di sostituzione.
  • Livello procedurale
    Implementazione di una gestione tracciata della segnalazione, che ne documenti ogni fase dall’inizio alla conclusione.
  • Livello disciplinare
    Previsione di sanzioni specifiche – e certe – per chiunque ponga in essere ritorsioni, ostacoli la segnalazione o violi la riservatezza del soggetto segnalatore.
  • Livello culturale
    Promozione di formazione e informazione diffuse tra il personale per sensibilizzare circa l’importanza e sull’uso corretto del sistema in termini procedurali e di impatto.


SOGGETTI OBBLIGATI 

L’adozione di un sistema di whistleblowing è obbligatorio per i seguenti soggetti:

  • SETTORE PRIVATO
    – aziende private con almeno 50 dipendenti nel proprio organico, a tempo determinato ed indeterminato;
    – aziende che operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), a prescindere dal numero di dipendenti;
    aziende che adottano il c.d. modello organizzativo 231, indipendentemente dal numero dei dipendenti.


  • SETTORE PUBBLICO
    – Pubbliche Amministrazioni;
    – società a controllo pubblico;
    – enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico;
    – concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house.


CONCLUSIONI SU COSA HA CAMBIATO ANAC SUL WHSTLEBLOWING

Quanto ha cambiato ANAC sul whistleblowing non è un mero promemoria, bensì un imperativo operativo rivolto ad aziende private ed enti pubblici. Adeguarsi con prontezza significa trasformare un potenziale rischio sanzionatorio, operativo e reputazionale in un effettivo vantaggio competitivo, rafforzando l’integrità e l’affidabilità dell’intera struttura aziendale.
L’implementazione o l’adeguamento di una precedente introduzione del sistema di whistleblowing offre l’opportunità di rendere solidi ed efficaci i propri processi interni, facendo crescere la struttura nella sua totalità.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 13 GENNAIO 2026


INDICE
COSA CAMBIA DAVVERO: DALLA CARTA ALLA FUNZIONE OPERATIVA
PERCHÈ L'ADEGUAMENTO NON È RINVIABILE
COSA SIGNIFICA ADEGUARSI: UN AGGIORNAMENTO SU PIÙ LIVELLI
SOGGETTI OBBLIGATI
CONCLUSIONI

   

Il contesto normativo italiano in materia di whistleblowing è stato recentemente ridefinito: non si tratta di un nuovo obbligo di legge, bensì da un significativo innalzamento dello standard qualitativo richiesto ai canali interni di segnalazione previsti dal proprio sistema di gestione.
Approvate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 (leggi qui) e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2025, le Linee guida ANAC n. 1/2025 segnano infatti un punto di svolta perché il whistleblowing abbandona la sua dimensione di mero adempimento formale per affermarsi come un presidio organizzativo strutturale, verificabile e sanzionabile.

Sinteticamente, il whistleblowing è la pratica che si riferisce alla segnalazione di comportamenti scorretti o illeciti riscontrati all’interno di un’organizzazione pubblica o privata, il cui obiettivo è la tutela l’interesse collettivo o comunque la garanzia del rispetto delle normative vigenti.
La persona che effettua la segnalazione - c.d. whistleblower - deve poter contare su strumenti di segnalazione adeguati e sulla propria protezione senza il rischio di ritorsioni o conseguenze negative.


COSA CAMBIA DAVVERO: DALLA CARTA ALLA FUNZIONE OPERATIVA

Con l'introduzione del D.Lgs. 24/2023 - l'atto normativo che ha introdotto la disciplina del whistleblowing in recepimento della la direttiva UE 2019/1937 - è stato un comportamento diffuso da parte di enti pubblici ed aziende private quello di istituire canali di segnalazione che - seppur esistenti ed iscritti nei processi dei sistemi di gestione - risultavano però impraticabili.
In questo frangente si inseriscono quindi le nuove linee guida licenziate dall'ANAC che intervengono per colmare questa criticità, richiedendo un vero e proprio salto di qualità operativo.
Precisamente:

  • centralità del canale interno - il canale interno di segnalazione non è più un accessorio, bensì il perno attorno al quale ruota il sistema di prevenzione. Deve essere realmente operativo e funzionante, non solo annoverato come presente;
  • indipendenza del gestore - la figura responsabile della gestione delle segnalazioni deve godere di autonomia, indipendenza ed essere priva di conflitti di interesse per garantire l'imparzialità del processo;
  • collegamento con il modello 231 - il raccordo con il modello organizzativo 231 - se esistente - sistema disciplinare e formazione deve essere esplicito e documentato.


PERCHÈ L'ADEGUAMENTO È IMPROROGABILE

Oltre che dalla più formale compliance, l'urgenza nell'adeguamento alle linee guida ANAC deriva dalla necessità di tutelare gli enti pubblici e le aziende private da rischi concreti che possono riguardarla.

1. Rischio sanzionatorio
Le violazioni delle norme sul whistleblowing espongono l'organizzazione a sanzioni amministrative che possono variare tra 10.000 € e 50.000 €. Tali sanzioni colpiscono non solo la mancata istituzione dei canali interni, ma anche la gestione non conforme degli stessi, l'omessa tutela dei segnalanti e, in particolare, la violazione della riservatezza.

2. Criticità diffuse emerse dai monitoraggi
I monitoraggi hanno evidenziato problemi sistemici, tra cui la scarsa conoscenza dei canali da parte dei dipendenti, la mancata autonomia dei gestori e l'uso inappropriato di strumenti aziendali non protetti (quali ad esempio: indirizzi e-mail o PEC con dominio aziendale) per le segnalazioni.

3. Indicatore di affidabilità organizzativa
Un canale debole o gestito in modo superficiale viene interpretato come un segnale di rischio. Al contrario, un sistema robusto e funzionante è divenuto e riconosciuto un indicatore chiave di affidabilità e maturità organizzativa.


COSA SIGNIFICA ADEGUARSI: UN AGGIORNAMENTO SU PIÙ LIVELLI

L'adeguamento richiesto dalle Linee guida ANAC sul whistleblowing è un processo olistico che coinvolge molteplici aree aziendali e processi organizzativi:

  • Livello organizzativo
    Istituzione di un canale unico, sicuro e accessibile che preveda modalità di segnalazione sia scritte sia orali.
  • Livello soggettivo
    Nomina di un gestore realmente indipendente attraverso l'adozione di regole chiare su conflitti di interesse e modalità di sostituzione.
  • Livello procedurale
    Implementazione di una gestione tracciata della segnalazione, che ne documenti ogni fase dall'inizio alla conclusione.
  • Livello disciplinare
    Previsione di sanzioni specifiche - e certe - per chiunque ponga in essere ritorsioni, ostacoli la segnalazione o violi la riservatezza del soggetto segnalatore.
  • Livello culturale
    Promozione di formazione e informazione diffuse tra il personale per sensibilizzare circa l'importanza e sull'uso corretto del sistema in termini procedurali e di impatto.


SOGGETTI OBBLIGATI 

L'adozione di un sistema di whistleblowing è obbligatorio per i seguenti soggetti:

  • SETTORE PRIVATO
    - aziende private con almeno 50 dipendenti nel proprio organico, a tempo determinato ed indeterminato;
    - aziende che operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), a prescindere dal numero di dipendenti;
    - aziende che adottano il c.d. modello organizzativo 231, indipendentemente dal numero dei dipendenti.


  • SETTORE PUBBLICO
    - Pubbliche Amministrazioni;
    - società a controllo pubblico;
    - enti pubblici economici e gli organismi di diritto pubblico;
    - concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house.


CONCLUSIONI SU COSA HA CAMBIATO ANAC SUL WHSTLEBLOWING

Quanto ha cambiato ANAC sul whistleblowing non è un mero promemoria, bensì un imperativo operativo rivolto ad aziende private ed enti pubblici. Adeguarsi con prontezza significa trasformare un potenziale rischio sanzionatorio, operativo e reputazionale in un effettivo vantaggio competitivo, rafforzando l'integrità e l'affidabilità dell'intera struttura aziendale.
L'implementazione o l'adeguamento di una precedente introduzione del sistema di whistleblowing offre l'opportunità di rendere solidi ed efficaci i propri processi interni, facendo crescere la struttura nella sua totalità.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 13 GENNAIO 2026