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INDICE
INTRODUZIONE
LA STIPULA DEL CONTRATTO
LE ECCEZIONI PREVISTE
CONDIZIONE RISOLUTIVA
L’IMPOSTA DI BOLLO PREVISTA PER STIPULARE IL CONTRATTO DOPO L’AGGIUDICAZIONE
REVISIONE DEI PREZZI IN PENDENZA DELLA FIRMA DEL CONTRATTO
BUONI AUSPICI
Il Nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) non apporta rilevanti modifiche rispetto agli articoli 32 e 33 del precedente Codice (D. Lgs. 50/2016) su come stipulare il contratto dopo l’aggiudicazione della gara pubblica.
La procedura di gara termina con l’approvazione della proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione diviene efficace a seguito dei controlli relativi al possesso dei requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e di idoneità tecnica ed organizzativa in capo all’aggiudicatario.
L’articolo 18 del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che il contratto viene stipulato in forma scritta, in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della S.A., con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Viene poi specificato che nei casi di procedura negoziata o affidamenti diretti, la corrispondenza avviene per scambio di lettere anche mediante posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato.
All’interno del contratto sono presenti i capitolati e il computo metrico estimativo così come richiamati nel bando o nell’invito.
La stipula del contratto ha luogo entro 60 giorni dalla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione da parte dell’organo competente, il quale procede all’aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta non anomala. La proposta viene esaminata, viene effettuato il controllo sul possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario e, se viene ritenuta legittima e conforme all’interesse pubblico, l’organo competente dispone l’aggiudicazione la quale diviene immediatamente efficace. L’aggiudicazione non è condizionata da successivi adempimenti.
Vi sono dei casi eccezionali per stipulare il contratto dopo l’aggiudicazione per i quali non opera il termine di 60 giorni:
Il contratto non può essere stipulato prima dei 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Tale termine dilatorio non si applica:
Se si propone ricorso avverso l’aggiudicazione mediante domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento in cui viene notificata l’istanza cautelare alla S.A./ente concedente e fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado.
L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
La mancata o tardiva stipula del contratto costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Se la stipula del contratto non avviene entro il termine per causa imputabile alla S.A. o all’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
Il contratto può essere sottoposto alla condizione risolutiva legata all’esito della sua approvazione, se prevista dall’ordinamento interno della Stazione Appaltante.
Nel caso di condizione risolutiva, gli effetti del negozio si considerano come mai verificati (art. 1353 Codice civile). Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite (art. 1360 Codice civile).
Le Stazioni Appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
All’interno dell’Allegato I.4 del nuovo Codice dei contratti pubblici è presente una tabella contenente le modalità di calcolo e di versamento dell’imposta di bollo dovuta dall’appaltatore al momento della stipula del contratto. Tale imposta è proporzionata al valore del contratto.
VALORE DEL CONTRATTO | VALORE DELL’IMPOSTA |
Meno di 40.000 € | Non si applica |
Da 40.000 € e fino a 150.000 € | 40 € |
Da 150.000 € e fino a 1 mln € | 120 € |
Da 1 mln € a 5 mln € | 250 € |
Da 5 mln € a 25 mln € | 500 € |
Da 25 mln € in su | 1.000 € |
La clausola di revisione dei prezzi consente alle parti di rivedere le condizioni e stabilire nuovi importi.
La casistica di revisione dei prezzi può essere sintetizzata in tre ipotesi.
Può verificarsi un aumento dei prezzi causato da prezzi e prezzari non aggiornati o listini non allineati al mercato.
L’articolo 41 c.13 D. Lgs. 36/2023 stabilisce che per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome o adottati, laddove necessario in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, dalle Stazioni appaltanti e dagli enti concedenti. In mancanza di prezziari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
È obbligatorio l’inserimento della clausola di revisione prezzi all’interno dei contratti o dei capitolati.
Si distingue tra:
Il D.L. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) prevede l’obbligatorietà della clausola di revisione prezzi su tutti i contratti di lavori, servizi e forniture per bandi pubblicati dal 28 gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. L’articolo 60 del D. Lgs. 36/2023 sancisce l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti iniziali di gara, i quali definiscono tempi e modalità di operatività delle clausole. Tali clausole non devono alterare la natura del contratto e si attivano al verificarsi di particolari condizioni non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.
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Photo credit _ Dan Cristian Pădureț via Unsplash
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 21 agosto 2023