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Cambiare il raggruppamento di imprese partecipanti insieme in una procedura pubblica di appalto è possibile. Tuttavia, nella nostra esperienza, l’operazione non è auspicabile e nemmeno consigliata per più motivi.
Qualora si rendesse per forza necessario, il Codice dei Contratti Pubblici e la giurisprudenza dettano quali siano le condizioni da rispettare.
INDICE
CASI IN CUI LA NORMA PERMETTE DI CAMBIARE UN RAGGRUPPAMENTO
COME RECEDERE DA UN RAGGRUPPAMENTO
CONCLUSIONI
Per chiarezza, riprendiamo in modo puntuale i casi in cui il legislatore ha ammesso la deroga al principio dell’immodificabilità attraverso l’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici):
In questa sede vogliamo approfondire alcune riflessioni sull’ipotesi prevista dal comma 19, cioè della volontà di un’impresa raggruppata di recedere da un raggruppamento nelle gare.
Il diritto di recesso, conosciuto anche come diritto di ripensamento (www.codiceappalti.it), è l’atto con il quale una delle parti si scioglie unilateralmente dal vincolo contrattuale ed è disciplinato in via generale dall’art. 1373 del Codice Civile, tuttavia esistono diverse previsioni legislative che concedono tale diritto, ne configurano le sue caratteristiche e i casi in cui può essere esercitato.
Una di queste è il comma 19 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2018, il quale prevede che:
Il fatto stesso che il legislatore abbia previsto delle deroghe al principio dell’immodificabilità assoluta dell’offerente, fa dedurre la difficoltà dell’applicazione di tale principio al carattere dinamico della vita delle imprese, le quali si trovano con frequenza ad affrontare la necessità di adeguare le loro strutture alle vicende del mercato.
L’attenuazione dell’elemento soggettivo emerge anche dagli orientamenti giurisprudenziali che, muovendo dai principi generali del Diritto dell’Unione Europea e soffermandosi su quello “della parità di trattamento tra gli offerenti”, ammettono l’ipotesi di recedere dal raggruppamento, in fase di gara (comma 19 – ter) e in fase di esecuzione (comma 19), purché giustificata da obiettive esigenze organizzative del raggruppamento (Cons. di Stato, n. 5255/2020; TAR Sicilia, sez. I).
Un eventuale recesso ai sensi del comma 19 necessita dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, alla quale devono essere esposte le effettive difficoltà organizzative interne al raggruppamento stesso che giustificherebbero il recesso di un componente.
Infine, nel caso in cui un componente dovesse recedere dal raggruppamento, non ci sarà la sostituzione dell’operatore economico con altro soggetto esterno, ma l’attività restante dovrà essere portata a termine dai soggetti che già fanno parte del raggruppamento, i quali dovranno ri-organizzarsi in modo tale da garantire non solo che il contratto venga portato a termine, ma soprattutto evitare l’insoddisfazione della Stazione Appaltante, la quale ha già registrato un cambiamento di non poca rilevanza.
Come posso gestire con un’adeguata strategia la partecipazione ad una gara? Come posso recedere da un raggruppamento senza creare problemi agli altri partecipanti?
È possibile prevenire i cambiamenti del raggruppamento del quale la mia organizzazione è capogruppo mandataria?
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