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INDICE
NORMATIVA SU COME COSTITUIRE UNA CER
COSA SONO E COME SI COSTITUISCE UNA CER COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI
COME FUNZIONA LA CER?
Le esigenze sorte negli ultimi anni - dovute ai cambiamenti climatici, alla crisi energetica e alle instabilità geopolitiche internazionali - hanno portato allo sviluppo del fenomeno delle CER Comunità Energetiche Rinnovabili.
Le CER sono regolate dalla Direttiva 2018/2001 UE (RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili finalizzata al risparmio energetico e dalla Directive on Common rules for the internal market for electricity 2019/944 (IEM) che punta a favorire la partecipazione degli utenti al mercato energetico. Insieme, le due direttive determinano i quadri normativi di CER e autoconsumo collettivo.
L’obiettivo è il coinvolgimento attivo dei cittadini per rendere più efficiente il sistema di condivisione dell’energia prodotta tra i componenti della comunità stessa.
In Italia, la direttiva RED II è stata recepita dapprima con il D.L. 162/19 (Decreto Milleproroghe) che ha introdotto una prima disciplina transitoria e, in seconda battuta, con il D. Lgs. 199/2021 e il D. Lgs. 210/2021.
Con la Delibera 727/2022/R/eel del 27 dicembre 2022, ARERA ha approvato il TIAD - Testo Integrato per l’Autoconsumo Diffuso che disciplina le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso e che regolamenta i requisiti, le modalità e le procedure per l’accesso all’erogazione del servizio per l’autoconsumo diffuso, aggiornando il quadro normativo.
E’ di primaria importanza che all’interno della CER vi sia un impianto di piccola o media taglia in grado di produrre energia.
Le CER hanno la possibilità di estendersi all’interno della zona di mercato per l’energia condivisa e all’interno dell’area sottesa alla cabina primaria per la valorizzazione dell’energia consumata. Oltre ai limiti di potenza, prima 200 kW e poi 1 MW, di queste centrali è necessario che l’area di installazione sia in prossimità dei consumatori.
Il TIAD è entrato in vigore in concomitanza con l’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica contenente i nuovi incentivi per l’autoconsumo diffuso. L’energia auto consumata è remunerata tenendo conto dei costi di esercizio delle reti elettriche ed è incentivata vista la provenienza da fonti rinnovabili.
Le Comunità Energetiche Rinnovabili hanno trovato rilievo anche all’interno del PNRR che ne incoraggia e incentiva lo sviluppo all’interno delle prime due missioni.
Il recente Decreto MASE 25/01/2024 individua due benefici, tra loro cumulabili.
In primis, un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5mila abitanti, che supporterà lo sviluppo di 2GW complessivi.
Poi, una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. La durata della tariffa incentivante è di 20 anni dall’entrata in funzione dell’impianto di produzione dell’energia.
Anche diverse Regioni hanno emanato leggi e finanziamenti a sostegno delle comunità energetiche individuando come soggetti promotori gli Enti Locali.
Dopo questo breve excursus relativo alla normativa applicata a tale fenomeno, è opportuno chiedersi cosa sono le CER.
La Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico di diritto autonomo di tipo collettivo, controllato da azionisti o membri situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità.
L’obiettivo della partecipazione alla CER è l’autoconsumo diffuso cioè la condivisione attraverso la rete di distribuzione dell’energia che viene prodotta all’interno della comunità, con benefici economici, sociali e soprattutto ambientali per l’area in cui operano.
I benefici economici vengono perseguiti grazie ai meccanismi di incentivazione previsti dalla legge per promuovere la transizione energetica, cumulabili con altri contributi.
Ogni membro della Comunità continua a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma riceve periodicamente dalla Comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti. Questo compenso equivale di fatto ad una riduzione della bolletta.
I benefici sociali derivano dalla condivisione degli incentivi finanziari e dei profitti economici con la comunità energetica nonché dai vantaggi ambientali (riduzione di inquinanti e climalteranti) per tutta l’area in cui la comunità è situata. Infine, i benefici ambientali si ottengono evitando da un lato di produrre energia da fonti fossili, dall’altro di dissipare energia in perdite di rete.
La partecipazione dei membri è aperta e volontaria eccetto che si tratti di imprese che esercitino quale attività principale quella commerciale e industriale; questo in quanto lo scopo per cui viene costituita non è lucrativo.
Tra le figure principali che operano all’interno di questa fattispecie rientrano il proprietario dell’impianto cioè colui che mette a disposizione i propri asset e sostiene gli investimenti e il produttore quale persona fisica o giuridica che produce energia elettrica. Le due figure di proprietario e produttore possono coincidere.
Altro protagonista è l'autoconsumatore fisico cioè il soggetto che ha un collegamento diretto con l’impianto, quindi, consuma energia che sta autoproducendo. Se il consumatore e il produttore coincidono, allora tale figura prende il nome di prosumer.
Il GSE (www.gse.it) monitora l’evoluzione dell’energia soggetta al pagamento degli oneri generali di sistema e delle diverse componenti tariffarie. Il soggetto a cui viene conferito mandato per la gestione tecnica e amministrativa è il referente che fa da tramite tra GSE e gruppo di consumo.
Infine, i consumatori passivi (consumer) sono titolari di un punto solo di prelievo di energia e si limitano a consumarla senza mettere a disposizione gli impianti.
In generale, alla CER possono partecipare cittadini, enti territoriali e autorità locali, PMI, commercianti, artigiani a condizione che siano intestatari di una fornitura di energia (POD) collegata alla stessa cabina di trasformazione.
Prosumer e producer possono condividere con l’intera comunità l’energia elettrica prodotta. Quando i membri della comunità energetica si scambiano energia all’interno della medesima area sottesa a una cabina primaria, questa verrà valorizzata, tenendo conto dei minori costi di esercizio della rete elettrica, e incentivata in quanto proveniente da fonti rinnovabili. Il calcolo dell’energia elettrica condivisa e auto consumata dalla CER verrà effettuato direttamente dal GSE sulla base delle misure inviate dal distributore.
I passi da compiere per costituire una CER possono essere sintetizzati con i seguenti punti:
La comunità energetica utilizza la rete elettrica esistente e dispone sia del diritto di produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile sia di scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta. Essa può anche accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica.
Gli azionisti o membri della comunità energetica sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali, autorità locali o enti - comprese le amministrazioni comunali - a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale principale. I membri mantengono tutti i loro diritti di clienti finali, fra cui il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore.
L’Amministrazione locale che intende realizzare una comunità ha la facoltà di gestire in proprio il processo della sua costituzione o di affidare la realizzazione a un soggetto terzo, incaricato di sviluppare e gestire la comunità energetica, governare il processo di acquisizione degli asset energetici e delle infrastrutture di misurazione.
I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa presenteranno istanza al GSE per il tramite del referente.
Inoltre, il referente è tenuto a consentire l’accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni per eventuali controlli, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione.
Esso è tenuto anche a dare la propria disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. ai sensi dell’articolo 42 bis, comma 8, lettera c), del decreto-legge 162/19.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 26 GENNAIO 2024