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INDICE
CER E PPP - COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO
QUALI DOCUMENTI DEVE PRESENTARE IL PROPONENTE DI UN PROJECT FINANCING CHE VUOLE COSTITUIRE UNA CER?
CONCLUSIONI
Lo sviluppo del fenomeno delle CER Comunità Energetiche Rinnovabili - abbiamo dedicato qui un approfondimento, https://www.pronext.it/come-costituire-una-cer/ - apre in fase realizzativa questioni sulla concreta attivazione.
Il partenariato pubblico-privato può offrire le risposte adeguate per avviare progetti di investimento.
Sono già diverse le esperienze in corso nella Pubblica Amministrazione di applicazione alle CER dello strumento del PPP, anche sviluppate con il supporto di Pronext, essendo questa una delle più efficaci forme di sviluppo di questa tipologia di progetti, soprattutto nella forma del project financing a iniziativa privata.
Nei casi in cui il partenariato pubblico privato prevede come oggetto la CER, i due attori coinvolti sono il Comune quale ente pubblico e il promotore soggetto privato, solitamente un’azienda specializzata nel settore energetico o un consorzio di imprese.
Il Comune trae vantaggio dall’utilizzo di questa fattispecie contrattuale particolare in quanto sfrutta competenze specializzate e risorse finanziarie a carico del privato per realizzare progetti energetici riducendo così il carico finanziario e operativo sul bilancio pubblico.
Data la partecipazione di una Pubblica Amministrazione alla CER, sulla regolarità della sua costituzione si dovrà esprimere anche la Corte dei Conti nel termine di 60 giorni, prima di ricevere l’approvazione.
Qui ci limiteremo ad esporre le particolarità dei project financing relative alle CER.
La prima particolarità risiede certamente nella documentazione predisposta dal proponente.
Ai sensi dell’art. 193 D. Lgs. 36/2023, la proposta di project financing deve essere corredata dalla seguente documentazione:
Tuttavia, quando il project financing presenta l'oggetto della costituzione di una CER, sono certamente altri tre i documenti che il proponente dovrà predisporre per consentire all’Ente una compiuta valutazione della proposta:
Lo statuto definisce l’obiettivo della Comunità cioè la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità; l’oggetto sociale; i requisiti e le modalità per aderire alla CER; le condizioni economiche di ingresso e partecipazione alla stessa, il mantenimento dei diritti di cliente finale e diritto di recesso. Inoltre, questo va a dettagliare la composizione del patrimonio sociale, la destinazione degli utili, le modalità di costituzione, funzionamento, le competenze degli organi direttivi, le convocazioni delle assemblee e degli organi consiliari, la validità delle delibere.
Il regolamento della CER stabilisce tutte le regole di funzionamento operativo della CER e, in particolare, i criteri per la distribuzione dei benefici in capo ai soci in base a principi di proporzionalità.
Il contratto di servizi si riferisce ai servizi di gestione che il concessionario presterà alla CER, solitamente costituiti da:
Questi documenti dovranno essere trasferiti al GSE per la relativa approvazione.
A questo punto, l’attività di valutazione della Pubblica Amministrazione sarà particolarmente complessa soprattutto perché, oltre alla valutazione in concreto dei contenuti dei documenti proposti, talvolta molto complessi, bisognerà prestare particolare attenzione alla coerenza tra questi e alla loro rispondenza alle esigenze della Pubblica Amministrazione nonché all’interesse pubblico da lei tutelato.
È fondamentale prestare attenzione alla forma giuridica costitutiva della CER.
Il problema è stato recentemente affrontato dalla Corte dei Conti con una pronuncia avente ad oggetto un project financing promosso presso un Comune, la quale ha stabilito che la scelta di una forma giuridica anziché un’altra incide sia sulle procedure che l’ente dovrà seguire per addivenire alla concreta costituzione della CER sia sul funzionamento stesso della Comunità.
Dalle prime esperienze, sembrerebbe emergere la tendenza ad utilizzare la fondazione di partecipazione come modello giuridico per le CER.
I vantaggi riscontrabili adottando questo modello sono:
Altrettanto peculiare sarà la gestione del piano economico-finanziario.
La particolarità stessa della CER, infatti, non consente di avere un piano definito sin dall’inizio e sono molte le variabili che possono intervenire nello sviluppo della concessione. Infatti, l’adesione alla comunità di nuovi membri nel corso del tempo e la realizzazione di nuovi impianti FER comporta modifiche all’energia prodotta, agli incentivi ottenuti e ai consumi effettuati.
Pur auspicando che la proposta già contenga il maggior numero possibile di informazioni, è possibile che il livello di dettaglio e determinatezza non sia elevato. È fondamentale che risulti chiaro sia il funzionamento della CER, sia le valutazioni effettuate e le modalità di calcolo utilizzate per stimare i valori che compongono i prospetti presentati.
È quindi auspicabile garantire la massima collaborazione tra promotore ed ente concedente, i quali dovranno trovare il giusto equilibrio tra un set informativo minimo indispensabile all’asseverazione e alla valutazione da parte dell’ente.
I principali flussi di cassa che si possono trovare in un PEF di una proposta di PPP Partenariato Pubblico Privato per costituire una CER sono generalmente i seguenti:
Il canone di disponibilità viene pagato dal Comune al concessionario per ripagare l’investimento sostenuto.
La tariffa incentivante viene erogata dal GSE e percepita dalla CER che la distribuisce ai partecipanti. Se l’investimento iniziale è stato coperto per il 40% dal contributo a fondo perduto finanziato dal PNRR, la tariffa incentivante verrà decurtata del 50%.
Questo non avviene nel caso in cui l’impianto sia stato costruito su territorio comunale.
Qualora il finanziamento risultasse essere superiore al 40% grazie all’utilizzo di altri bandi non si ha diritto alla tariffa incentivante. Per un impianto finanziato con soldi pubblici e collocato su superficie privata, la P.A. ha la facoltà di autorizzare l’autoconsumo, perché l’autoconsumo non garantirebbe la parità di trattamento tra i membri della CER. Condividendo, invece, l’energia prodotta si riceverebbe un incentivo da distribuire tra tutti i partecipanti. Al privato sarebbe garantito comunque il ristoro per la cessione del diritto di superficie. Con un investimento pubblico i ricavi dalla vendita dell’energia restano in capo alla PA, anche se la gestione della CER è in mano al concessionario.
In conclusione, il project financing è una risposta che può rispondere all'esigenza di come costituire una CER, rendendola una realtà più accessibile e diffusa, contribuendo a promuovere la transizione energetica e la partecipazione dei cittadini alla produzione e al consumo di energia, tuttavia,
Il project financing è però uno strumento complesso che richiede grande attenzione nella gestione e valutazione sia da parte dei privati proponenti sia da parte degli enti concedenti ed è per questo motivo che bisogna affidarsi a soggetti competenti del settore di modo da agire consapevolmente e generare benefici alla comunità.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 7 FEBBRAIO 2024