Clienti nascosti: definizione, regolarizzazione e buone prassi
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CLIENTI NASCOSTI

Definizione, regolarizzazione e buone prassi

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ARERA – www.arera.it – ha dato in merito una definizione dei clienti del sistema elettrico cosiddetti nascosti.

 

clienti nascosti sono i clienti finali a cui è attribuita un’unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito.

 

Il cliente finale è una persona fisica o giuridica che preleva l’energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private (in quest’ultimo caso, a seguito di una convenzione tra gestore della rete e il gestore della linea privata).

 

Invece, i clienti nascosti non pagano il corrispettivo tariffario a copertura degli oneri generali del sistema e le relative imposte, da qui l’urgenza per l’Autorità di trovare una soluzione.

 

 

LE CARATTERISTICHE DEI CLIENTI NASCOSTI

 

In estrema sintesi, il principio che regola la ratio dell’Autorità è quello che ad ogni unità di consumo debba corrispondere un utente finale (ad eccezione di sistemi equivalenti ai sistemi efficienti di utenza e altri sistemi di produzione) per consentire una regolarizzazione delle posizioni effettivamente eluse, quindi non direttamente rilevabili, che divengono inadempienti e sanzionabili.

 

Ci viene in aiuto la delibera 894/2017/R/eel dell’Autorità che definisce l’unità di consumo come:

“insieme di impianti per il consumo di energia elettrica connessi a una rete pubblica, anche per il tramite di reti o linee elettriche private, tali che il prelievo complessivo di energia elettrica relativo al predetto insieme sia utilizzato per un singolo impiego o finalità produttiva. Essa, di norma, coincide con la singola unità immobiliare.
È possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:

 

  •  unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue;
  • unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali;
  • unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.”

 

Ogni unità di consumo è connessa alla rete pubblica in un unico punto, salvo il caso in cui non si richieda l’attivazione di un punto di connessione di emergenza o ricorrano le condizioni di cui all’articolo 5, commi 5.2 e 5.3, del TIC o di cui al comma 9.1 del presente provvedimento. A ogni unità di consumo deve essere necessariamente associato, in funzione del particolare tipo di utilizzo dell’energia elettrica prelevata, un solo contratto di trasporto in prelievo secondo le tipologie di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT.

 

Secondo l’Autorità, se in un complesso industriale caratterizzato da più unità immobiliari di proprietà di uno stesso soggetto una o più unità immobiliari vengono affidate a soggetti terzi, queste ultime unità immobiliari non possono essere ricomprese nell’unità di consumo cui afferiscono le attività dell’azienda titolare del sito, indipendentemente dalla tipologia contrattuale con cui viene effettuato l’affidamento (comodato d’uso gratuito, locazione, ecc.).

 

In modo analogo, un condominio, un consorzio oppure una cooperativa non costituiscono una unità di consumo: in tali caso si ha una molteplicità di clienti finali.
Le stesse considerazioni valgono per strutture complesse come centri commercialipoli fieristiciportiaeroportistazioni ferroviarieospedali, ecc.

In tali strutture sono infatti identificabili una pluralità di unità immobiliari nella disponibilità di diversi soggetti e quindi più clienti finali. Le linee elettriche presenti all’interno di tali strutture complesse, se utilizzate per collegare elettricamente più unità di consumo tra loro, rientrano a tutti gli effetti nella categoria delle reti private.

 

 

LA REGOLARIZZAZIONE DEI CLIENTI NASCOSTI

 

La Delibera 894/2017/R/eel ha individuato, oltre alle definizioni, il 30 giugno 2018 come data ultima entro cui era possibile autodichiararsi versando il conguaglio ed evitando l’applicazione di sanzioni o penali.

In particolare, i clienti finali nascosti potevano chiedere di essere identificati come clienti finali della rete pubblica chiedendo quindi una nuova connessione dedicata (un nuovo POD) oppure chiedere l’identificazione di un ASDC (Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi) ai sensi del TISDC (Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi).

 

La medesima delibera prevede che:

 

  •  ai clienti finali “nascosti” che si auto-dichiarano entro la data ultima siano applicati conguagli, a decorrere dall’1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del TISSPC) e non più dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09, indicata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel), solo nei casi in cui, pur non avendo i medesimi clienti richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC);
  • ai clienti finali “nascosti” che non si auto-dichiarano entro la data ultima allo scopo definita si erogata una penale forfettaria, confermando la maggiorazione del 30% presentata in consultazione, con effetti a decorrere dall’1° gennaio 2014.

 

Il conguaglio viene calcolato come la differenza tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate, calcolate dal primo gennaio 2014 al momento della regolarizzazione.

 

La delibera prevede infine il coinvolgimento dei gestori di rete nell’individuazione dei clienti finali nascosti. Il gestore infatti è tenuto a comunicare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA la presenza, anche presunta, di clienti finali nascosti. Sono previsti anche controlli (documentali e in campo) da parte del GSE, per individuare irregolarità negli ASSPC (Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo). L’Autorità, inoltre, ove necessario può avviare istruttorie e procedimenti sanzionatori in aggiunta al suddetto conguaglio maggioritario.

 

Schematizzando:

Schema di regolarizzazione per i clienti nascosti

Si ritiene opportuno segnalare quelle che potrebbero essere le conseguenze delle disposizioni introdotte sia per i proprietari delle strutture complesse sia per i clienti nascosti.

Pur essendo l’autodichiarazione di competenza degli utenti nascosti, ciò non toglie che, per motivi, sia contrattuali sia tecnici, debba essere presa in esame anche dai proprietari delle unità immobiliariUna variazione nella modalità di gestione delle utenze elettriche porta, infatti, ad una modifica dei parametri di locazione e alla necessità di rivedere la formula contrattuale relativa, oltre che a comportare la necessità di variazioni sull’architettura dell’impianto interno di distribuzione dell’energia elettrica (con complessità variabili dipendenti dalla natura del sito e dalle architetture dei sistemi). 

Vi è, quindi, necessità di agire su più fronti. Ipotizzando un flusso logico delle attività necessarie ad una corretta valutazione dello stato di fatto e per agire concretamente si può immaginare di:

  • individuare i casi in cui le prescrizioni debbono essere applicate, individuando per ogni singola unità immobiliare la specifica configurazione (locatore proprietario – locatario – contratto di utilizzo);
  • analizzare nel dettaglio la formula contrattuale con la quale il locatore delle unità immobiliari ha concesso l’utilizzo degli spazi dell’unità immobiliare soprattutto includendo, nella parte di servizi generali, le utenze elettriche;
  • valutare tecnicamente l’architettura del sistema di distribuzione dell’energia elettrica all’interno del sito e, qualora possibile, valutare l’impatto economico di eventuali modifiche al fine di consentire un nuovo allaccio alla rete elettrica di distribuzione da parte del cliente nascosto;
  • definire, ove applicabile, con quali criteri attribuire per la ripartizione di eventuali costi di adeguamento;
  • per gli utenti nascosti, calcolare l’ammontare dell’eventuale conguaglio e stabilire, anche in questo caso, il criterio di un’eventuale ripartizione del costo.  

E’ consigliabile, quindi, vista la pluralità delle situazioni che possono verificarsi, di procedere con un’analisi come sopra riportata, al fine di stabilire nel dettaglio come gestire i rapporti locatore/locatario in merito all’autodichiarazione.


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