INDICE 
LA SCELTA DEL CCNL
IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA
RIBASSO D’ASTA E SCORPORO DELLA MANODOPERA
GESTIONE DELLE FASI CRITICHE
L’UTILITA’ DI UN SUPPORTO SPECIALISTICO

Nell’ecosistema degli appalti pubblici italiani, il costo della manodopera è passato da mera voce di bilancio a rappresentare il cardine della legittimità dell’intera procedura di gara.
Con il DLgs 36/2023 e il successivo Correttivo (DLgs 209/2024), il legislatore ha rafforzato le tutele per i lavoratori e posto in capo ai RUP responsabilità istruttorie e decisorie particolarmente delicate.
Per una stazione appaltante, una gestione superficiale di questi aspetti può tradursi in un concreto pericolo di paralisi amministrativa: gare deserte, ricorsi, interventi ANAC e potenziali profili di responsabilità, aggiudicazioni illegittime.

LA SCELTA DEL CCNL

Il nuovo quadro normativo, e in particolare l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, impone alla PA un ruolo attivo fin dalla fase di programmazione e progettazione. Non è più sufficiente una generica indicazione: le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile.

L’Allegato I.01 al Codice fornisce una bussola operativa per questa scelta:

  • identificazione per attività: la PA deve individuare il CCNL in base alle prestazioni prevalenti, incrociando i codici CPV dell’appalto con i codici ATECO;
  • il contratto scelto deve essere tra quelli depositati presso l’archivio nazionale dei contratti collettivi del CNEL e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; sul sito del Consiglio sono disponibile ampie documentazioni, schemi e archivi a cui attingere (https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-collettivi-di-lavoro);
  • prestazioni scorporabili: se alcune prestazioni superano il 30% dell’importo totale e appartengono a settori merceologici diversi da quella individuata come principale, la PA ha l’obbligo di indicare anche i relativi contratti specifici.

IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Uno dei punti di maggior frizione tra PA e Operatori Economici (OE) riguarda la possibilità per l’impresa di applicare un contratto diverso da quello indicato nel bando. Il Codice tutela la libertà di iniziativa economica, ma a una condizione invalicabile: l’equivalenza delle tutele.

L’OE che intende avvalersi di un CCNL differente deve presentare una Dichiarazione di Equivalenza.

Per il RUP, la sfida diventa qui complicata: come si valuta l’equivalenza?

Secondo la Delibera ANAC n. 11 del 21 gennaio 2026 e la Circolare INL n. 2/2020, la verifica non deve essere un mero esercizio matematico sulla paga oraria, ma un’analisi comparativa su due fronti:

  1. trattamento economico: deve essere garantito un valore economico complessivo delle componenti fisse (paga base, contingenza, tredicesima, ecc.) almeno pari a quello del CCNL di riferimento;
  2. trattamento normativo: devono essere confrontati istituti chiave come il periodo di prova, il preavviso, l’integrazione per malattia, il monte ore di permessi retribuiti e la previdenza complementare.

La Giurisprudenza ha chiarito che l’equivalenza non significa identità. Scostamenti marginali sono ammessi, purché il nucleo delle tutele non venga scalfito. Una valutazione troppo rigida rischia di restringere il mercato, mentre una troppo permissiva espone al ricorso dei secondi classificati.

RIBASSO D’ASTA E SCORPORO DELLA MANODOPERA

L’art. 41, comma 14 del Codice stabilisce che i costi della manodopera siano scorporati dall’importo soggetto a ribasso.
Nonostante lo scorporo “formale”, l’OE può comunque offrire un prezzo che implichi un costo del personale inferiore a quello stimato dalla PA, purché tale risparmio derivi da una reale efficienza organizzativa (es. tecnologie avanzate, software gestionali, logistica ottimizzata).
Se l’offerta presenta costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla PA, comunque scatta l’obbligo di verifica dell’anomalia ex art. 110.
In questa sede, il RUP dovrà pretendere giustificativi analitici e non dichiarazioni generiche.

GESTIONE DELLE FASI CRITICHE

La tutela della manodopera deve restare costante anche durante l’esecuzione.

  • subappalto: il subappaltatore non può applicare un trattamento economico e normativo inferiore a quello dell’appaltatore principale; inoltre, i costi della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate devono essere corrisposti integralmente, senza ribasso;
  • modifiche durante l’esecuzione del contratto: la Delibera ANAC n. 11/2026 ha chiarito che un operatore che si impegna in gara ad applicare un determinato CCNL non può, dopo l’aggiudicazione, chiedere di cambiarlo. Tale condotta può essere configurata come un “grave illecito professionale” ex 98, con conseguente rischio di risoluzione del contratto e segnalazione nel casellario informatico.

Schema operativo procedura calcolo dei costi della manodopera

L’UTILITA’ DI UN SUPPORTO SPECIALISTICO

La materia dei costi della manodopera è oggi il punto di incontro tra diritto amministrativo, diritto del lavoro e costruzioni/servizi. Un errore nella stima iniziale o una verifica di equivalenza superficiale possono trasformarsi facilmente in un contenzioso.

In una materia tanto delicata, per il calcolo del costo della manodopera è raccomandabile affidarsi a soggetti esperti che possano:

  • analizzare la coerenza tra prestazioni e CCNL;
  • costruire matrici di equivalenza quanto più chiare e oggettive;
  • procedere ad un calcolo oggettivo e dimostrabile dei costi della manodopera;
  • affiancare la PA nella fase di verifica dell’anomalia.





ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19 MARZO 2026

INDICE 
LA SCELTA DEL CCNL
IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA
RIBASSO D'ASTA E SCORPORO DELLA MANODOPERA
GESTIONE DELLE FASI CRITICHE
L'UTILITA' DI UN SUPPORTO SPECIALISTICO

Nell’ecosistema degli appalti pubblici italiani, il costo della manodopera è passato da mera voce di bilancio a rappresentare il cardine della legittimità dell’intera procedura di gara.
Con il DLgs 36/2023 e il successivo Correttivo (DLgs 209/2024), il legislatore ha rafforzato le tutele per i lavoratori e posto in capo ai RUP responsabilità istruttorie e decisorie particolarmente delicate.
Per una stazione appaltante, una gestione superficiale di questi aspetti può tradursi in un concreto pericolo di paralisi amministrativa: gare deserte, ricorsi, interventi ANAC e potenziali profili di responsabilità, aggiudicazioni illegittime.

LA SCELTA DEL CCNL

Il nuovo quadro normativo, e in particolare l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023, impone alla PA un ruolo attivo fin dalla fase di programmazione e progettazione. Non è più sufficiente una generica indicazione: le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicabile.

L’Allegato I.01 al Codice fornisce una bussola operativa per questa scelta:

  • identificazione per attività: la PA deve individuare il CCNL in base alle prestazioni prevalenti, incrociando i codici CPV dell'appalto con i codici ATECO;
  • il contratto scelto deve essere tra quelli depositati presso l’archivio nazionale dei contratti collettivi del CNEL e sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; sul sito del Consiglio sono disponibile ampie documentazioni, schemi e archivi a cui attingere (https://www.cnel.it/Archivio-Contratti-Collettivi/Archivio-Nazionale-dei-contratti-e-degli-accordi-collettivi-di-lavoro);
  • prestazioni scorporabili: se alcune prestazioni superano il 30% dell'importo totale e appartengono a settori merceologici diversi da quella individuata come principale, la PA ha l'obbligo di indicare anche i relativi contratti specifici.

IL PRINCIPIO DI EQUIVALENZA

Uno dei punti di maggior frizione tra PA e Operatori Economici (OE) riguarda la possibilità per l'impresa di applicare un contratto diverso da quello indicato nel bando. Il Codice tutela la libertà di iniziativa economica, ma a una condizione invalicabile: l'equivalenza delle tutele.

L'OE che intende avvalersi di un CCNL differente deve presentare una Dichiarazione di Equivalenza.

Per il RUP, la sfida diventa qui complicata: come si valuta l'equivalenza?

Secondo la Delibera ANAC n. 11 del 21 gennaio 2026 e la Circolare INL n. 2/2020, la verifica non deve essere un mero esercizio matematico sulla paga oraria, ma un'analisi comparativa su due fronti:

  1. trattamento economico: deve essere garantito un valore economico complessivo delle componenti fisse (paga base, contingenza, tredicesima, ecc.) almeno pari a quello del CCNL di riferimento;
  2. trattamento normativo: devono essere confrontati istituti chiave come il periodo di prova, il preavviso, l'integrazione per malattia, il monte ore di permessi retribuiti e la previdenza complementare.

La Giurisprudenza ha chiarito che l'equivalenza non significa identità. Scostamenti marginali sono ammessi, purché il nucleo delle tutele non venga scalfito. Una valutazione troppo rigida rischia di restringere il mercato, mentre una troppo permissiva espone al ricorso dei secondi classificati.

RIBASSO D'ASTA E SCORPORO DELLA MANODOPERA

L'art. 41, comma 14 del Codice stabilisce che i costi della manodopera siano scorporati dall'importo soggetto a ribasso.
Nonostante lo scorporo "formale", l'OE può comunque offrire un prezzo che implichi un costo del personale inferiore a quello stimato dalla PA, purché tale risparmio derivi da una reale efficienza organizzativa (es. tecnologie avanzate, software gestionali, logistica ottimizzata).
Se l'offerta presenta costi della manodopera inferiori a quelli indicati dalla PA, comunque scatta l'obbligo di verifica dell'anomalia ex art. 110.
In questa sede, il RUP dovrà pretendere giustificativi analitici e non dichiarazioni generiche.

GESTIONE DELLE FASI CRITICHE

La tutela della manodopera deve restare costante anche durante l'esecuzione.

  • subappalto: il subappaltatore non può applicare un trattamento economico e normativo inferiore a quello dell'appaltatore principale; inoltre, i costi della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate devono essere corrisposti integralmente, senza ribasso;
  • modifiche durante l’esecuzione del contratto: la Delibera ANAC n. 11/2026 ha chiarito che un operatore che si impegna in gara ad applicare un determinato CCNL non può, dopo l'aggiudicazione, chiedere di cambiarlo. Tale condotta può essere configurata come un "grave illecito professionale" ex 98, con conseguente rischio di risoluzione del contratto e segnalazione nel casellario informatico.

Schema operativo procedura calcolo dei costi della manodopera

L'UTILITA' DI UN SUPPORTO SPECIALISTICO

La materia dei costi della manodopera è oggi il punto di incontro tra diritto amministrativo, diritto del lavoro e costruzioni/servizi. Un errore nella stima iniziale o una verifica di equivalenza superficiale possono trasformarsi facilmente in un contenzioso.

In una materia tanto delicata, per il calcolo del costo della manodopera è raccomandabile affidarsi a soggetti esperti che possano:

  • analizzare la coerenza tra prestazioni e CCNL;
  • costruire matrici di equivalenza quanto più chiare e oggettive;
  • procedere ad un calcolo oggettivo e dimostrabile dei costi della manodopera;
  • affiancare la PA nella fase di verifica dell'anomalia.





ULTIMO AGGIORNAMENTO: 19 MARZO 2026