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LE PROCEDURE NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Le soglie per gli affidamenti di lavori e servizi.

Il nuovo Codice degli appalti – D.lgs 36/2023 – prevede un sistema di procedure di affidamento diverso rispetto all’impianto precedente, recependo le modalità di affidamento dei contratti sottosoglia introdotte dal D.L. n. 76/2020 per accelerare l’assegnazione delle procedure di piccolo e medio importo.

LAVORI

Le nuove regole sono normate dall’art. 50 del Codice. Le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori con le seguenti modalità:

  • AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza consultazione di più operatori economici, ma assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, per importi inferiori a 150.000 euro;
  • PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importi pari o superiori a 150.000 euro e inferiori a 1 milione di euro;
  • PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per importi da 1 milione di euro a soglie comunitarie, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie di cui alla Parte IV del Codice.

SERVIZI E FORNITURE

Per quanto riguarda invece i contratti di servizi e forniture, sono previste le seguenti regole per le procedure di affidamento:

  • AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, per importi inferiori a 140.000 euro;
  • PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI SERVIZI E FORNITURE, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi pari o superiori a 140.000 euro e fino alle soglie comunitarie di cui all’art. 14 del Codice.

Solo al di sopra delle soglie comunitarie sarà obbligatorio bandire le procedure aperte di cui all’art. 70, mentre al di sotto le Stazioni Appaltanti potranno attivare le procedure negoziate o gli affidamenti diretti a seconda degli importi rispettando il principio della rotazione.

Nell’immagine, un riepilogo delle soglie per l’affidamento dei lavori e servizi

CONCLUSIONI

Il nuovo Codice ha introdotto limiti più alti per gli affidamenti diretti e un sistema semplificato con l’intenzione di velocizzare le procedure e le relative fasi realizzative o di erogazione.


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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24 maggio 2023

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