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INDICE
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE NELLE CONCESSIONI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E CONVENZIONE SUA/CUC
INCENTIVI PER DIRIGENTI PUBBLICI
Sono diverse le novità apportate dal DLgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) sul tema dell’incentivazione delle funzioni tecniche: vale innanzitutto ricordare di cosa si tratta.
Previsti dall’art. 45 del Codice (e dall’allegato I.10), gli incentivi sono compensi previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici per lo svolgimento di attività finalizzate alla conclusione di appalti e concessioni e operano in deroga al principio secondo cui il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa.
I compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima Amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 24 comma 3 del DLgs 165/2001).
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha generato una serie di questioni, a cui il MIT ha dato riscontro nelle ultime settimane e che noi abbiamo interpretato.
Con il parere 2445 del 17/04/2024, il MIT risponde a un quesito presentato in merito al calcolo dell’incentivo ex art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nell’ambito dell’affidamento di concessioni.
In particolare, si chiede: è corretto calcolare l’incentivo sul valore della concessione e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto?
Innanzitutto, però, la questione riguarda se nelle concessioni è corretto porre a quadro economico il valore dell’incentivo.
Sul punto, l’ufficio giuridico del MIT chiarisce che l’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 113 del D.lgs. 50/2016, introduce a fianco delle Stazioni appaltanti anche gli enti concedenti. Questo termine utilizzato dal nuovo Codice dei contratti pubblici rende esplicito il concetto di ente concedente come soggetto che affida contratti di concessione.
Ne deriva la chiara volontà del legislatore di estendere le previsioni dell’art. 45 anche ai contratti di concessione.
Sulle modalità di calcolo, l’articolo 179 del Codice stabilisce che:
il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.
La Deliberazione n. 187/2023 della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia sancisce che il valore della concessione deve essere presente e stimato, secondo le modalità previste dall’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, al momento dell’invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l’ente avvia la procedura di aggiudicazione.
Sempre il MIT, con il parere 2397/2024 affronta un quesito importante riguardante la revisione e l’aggiornamento dello schema di convenzione per l’adesione alla SUA/CUC (Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza) da parte di un Ente.
In particolare, si chiede: esistono indicazioni precise in merito alla gratuità/onerosità da parte degli Enti aderenti? Inoltre, l'onere di adesione può comprendere una quota parte destinata a remunerare l’attività di predisposizione dei documenti di gara?
Questi i punti chiave del documento:
ll DL 13/2023, convertito con Legge 41/2023, ha introdotto nuove disposizioni relative agli incentivi per le funzioni tecniche.
Il quesito sottoposto al MIT verteva sul calcolo dell’incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 nell’ambito dei progetti PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
In particolare, si chiede: in caso di progetti solo parzialmente finanziati da risorse derivanti dal PNRR, l’incentivo da riconoscere ai dirigenti deve essere riproporzionato in relazione all’effettiva incidenza del contributo PNRR sul quadro economico dei lavori oppure è possibile fare riferimento all’importo complessivo della singola opera, includendo anche la quota parte finanziata con risorse proprie dell’Amministrazione?
L’art. 8 comma 5 del D.L. 13/2023, consente agli enti locali di erogare, relativamente ai progetti PNRR, l’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto, in deroga al limite di cui all’articolo 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017.
Tuttavia, con riguardo al quantum da riconoscere, non fa riferimento all’effettiva incidenza del contributo PNRR ma si riferisce al solo incentivo così complessivamente determinabile.
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23 APRILE 2024