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INDICE
PREMESSA
LE NOVITÀ
QUANDO SI POSSONO APPLICARE LE LINEE GUIDA PER IL RIEQUILIBRIO DEI PIANI ECONOMICO-FINANZIARI?
COSA INVIARE AL NARS?
COSA DEVE FARE L’AMMINISTRAZIONE PRIMA DI INVIARE LA RICHIESTA?
COME AGISCE IL NARS?
CONCLUSIONE
Tra i diversi soggetti colpiti dalla crisi economica innescata dalla pandemia da COVID-19 ci sono senza dubbio i concessionari di pubblico servizio che hanno vissuto – e in tanti casi stanno ancora vivendo – un drastico calo degli utenti e, di conseguenza, dei ricavi. I rapporti tra questi soggetti e le Pubbliche Amministrazioni sono regolati da contratti che di norma includono un piano economico-finanziario (di seguito PEF) che mostra le previsioni dell’operatore economico relativamente ai risultati economici degli esercizi di gestione: su di esso si basano le disposizioni contrattuali di natura economico-finanziaria. Per saperne di più, clicca qui per leggere il nostro approfondimento.
È evidente che la pandemia era un fatto imprevedibile: il tema della crisi e del riequilibrio dei piani economico-finanziari, quindi, può oggi diventare fondamentale per il gestore privato e permettergli di rivedere le condizioni pattuite tenendo conto degli effetti negativi subiti. Come abbiamo già approfondito nel nostro recente articolo RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO NELLE CONCESSIONI PUBBLICHE, si tratta di una questione delicata. Sono molteplici le valutazioni da effettuare, nel rispetto dei dettami degli artt. 165 comma 6 e 182 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici che regolano le procedure di riequilibrio rispettivamente per i contratti di concessione e per le procedure in regime di partenariato pubblico privato.
La novità che oggi approfondiamo riguarda la parte di queste due disposizioni che coinvolge il Nucleo di consulenza per l’Attuazione e la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità, il c.d. NARS.
Il Codice prevede l’obbligo di sottoporre a tale organo la revisione dei PEF relativi ad opere di interesse statale o comunque finanziate con contributo a carico dello Stato, mentre negli altri casi lascia facoltà di scelta alla Pubblica Amministrazione in merito al coinvolgimento dell’organo.
Fino ad oggi le amministrazioni aggiudicatrici non disponevano di indicazioni operative omogenee sulle modalità di gestione della crisi e del riequilibrio dei piani economico-finanziari e la relativa trasmissione della richiesta di valutazione. Nella seduta dello scorso 13 gennaio, il NARS ha approvato le Linee guida n. 1/2022 relative alla valutazione delle revisioni del PEF che finalmente permetteranno un’applicazione più efficace delle norme.
Le indicazioni contenute nelle Linee guida possono essere applicate secondo quanto previsto dall’art. 216 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, ossia a:
Inoltre, sono escluse dall’applicazione delle linee guida:
Per l’intervento del NARS l’amministrazione è tenuta ad inviare apposita richiesta, corredata della seguente documentazione:
a. documentazione riguardante la scelta del contraente (bando di gara oppure, ove non presente, altra documentazione);
b. convenzione vigente con relativi allegati ed eventuali atti aggiuntivi con relativi allegati;
c. schema di atto aggiuntivo connesso alla revisione del PEF;
d. il PEF vigente, ossia il piano economico finanziario, in formato editabile, allegato alla convenzione originaria o risultante da successivi aggiornamenti/revisioni;
e. il piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce il disequilibrio (“PEF di disequilibrio”);
f. il piano economico finanziario, in formato editabile, che riproduce la revisione (“PEF di riequilibrio”);
g. le relazioni illustrative dei tre piani sopra indicati;
h. una dettagliata relazione dell’amministrazione che illustri i presupposti e le circostanze che hanno comportato l’alterazione dell’equilibrio economico-finanziario del contratto, le eventuali discordanze tra i documenti contrattualmente vigenti e quelli sottoposti all’esame del NARS, nonché il metodo prescelto dall’amministrazione per addivenire alla revisione del PEF in accordo con l’operatore economico.
Ad eccezione della relazione di cui al punto h, possiamo dire che non c’è niente di nuovo: i documenti richiesti, infatti, sono gli stessi che vengono menzionati dall’ANAC nello schema di contratto di PPP approvato con la delibera n. 1116 del 22/12/2020 (art. 32), dove viene descritta la procedura di revisione.
Oltre a predisporre la relazione sopra citata, prima di rivolgersi al Nars l’amministrazione è tenuta a verificare la possibilità di attivare la procedura di revisione, nonché a condividere con l’operatore economico sia la rideterminazione delle condizioni di equilibrio sia il testo dello schema di atto aggiuntivo. Anche in questo caso sembra si richiami l’ovvio: secondo la delibera ANAC è onere del concessionario produrre la relativa documentazione, il confronto tra le parti pare quindi insito nella procedura. Qui, tuttavia, va letto un invito all’amministrazione interessata a, consentiteci, metterci del suo intavolando un confronto costruttivo con il privato e raggiungendo già un accordo, per evitare possibili successivi contenziosi.
Nella verifica della documentazione il NARS si soffermerà principalmente su:
Se ne può dedurre, quindi, un consiglio a concentrare l’analisi su questi valori, evitando di agire su altri indici.
Queste linee guida costituiranno un valido punto di partenza per le amministrazioni per affrontare il tema della crisi e riequilibrio dei piani economico-finanziari. Considerando tuttavia la portata dell’evento imprevedibile oggi in questione e, di conseguenza, la quantità di contratti i cui PEF potrebbero essere soggetti a revisione, i prossimi mesi saranno decisivi per verificare il punto debole del sistema, cioè la capacità di far fronte in tempi ragionevoli e in modo adeguato alle richieste.
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