Attraverso la procedura del project financing su iniziativa di un operatore economico, un soggetto privato può sottoporre alla pubblica amministrazione una proposta per la realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità. Fino a qualche fa, per poter presentare una proposta era necessario che l’opera non fosse già inserita negli strumenti di programmazione dell’ente pubblico; il c.d. Decreto Semplificazioni – DL 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 – ha invece aperto alla possibilità di presentare proposte anche per opere già presenti negli strumenti di programmazione (art. 193, comma 15, paragrafo 1, D.Lgs. 36/2023).

L’approvazione della proposta di project financing è un tema da conoscere bene nell’ambito delle forme di partenariato pubblico privato. La proposta deve rispondere a diverse esigenze dell’Amministrazione: da un lato, realizzare un’opera senza esborso di risorse pubbliche valutando comunque in modo stringente la fattibilità del progetto e il sottostante interesse pubblico mentre dall’altro, portare a termine l’operazione attraverso una corretta allocazione dei rischi tra Amministrazione e soggetto privato.


Attraverso la procedura del project financing, un soggetto privato può sottoporre alla pubblica amministrazione una proposta per la realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità.

La normativa del project financing (art. 193) è stata fortemente ridisegnata dal c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici: ne abbiamo parlato nell’articolo, illustrando differenze rispetto alla disciplina previgente e criticità: https://www.pronext.it/i-cambiamenti-del-project-financing-col-correttivo/.


In questo articolo vogliamo soffermarci su un tema specifico legato alla procedura, cioè i passaggi che l’ente pubblico deve compiere e in particolare gli atti che deve emanare dal momento in cui il soggetto privato presenta formalmente la proposta fino alla determina di indizione della gara.

La procedura, infatti, necessita di alcuni ordinati passaggi formali ed atti, da emanarsi da parte degli organi della Pubblica Amministrazione. 

La maggiore complessità si trova nel caso delle Amministrazioni Comunali, pertanto nella trattazione ci riferiremo principalmente a quelli.


È necessaria una ulteriore premessa. Se possiamo ritenere sufficientemente chiaro l’oggetto dei diversi atti da emanare, non risulta altrettanto definito il come. Nella prassi, infatti, non si riscontra un modo di operare omogeneo in merito al coinvolgimento di Giunta e Consiglio Comunali.
Il Codice dei contratti pubblici non indica con precisione i passaggi interni all’ente. Di seguito, quindi, offriremo alcuni spunti, sulla base dell’esperienza maturata nel confronto con le PA.

 

INDICE
FASE PRIMA – RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING
FASE SECONDA – VALUTAZIONE COMPARATIVA E AVVIO DELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
FASE TERZA – CHIUSURA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

CONCLUSIONI SULL’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING

Fase prima – ricezione della proposta di project financing


L’art. 193 descrive nel dettaglio la documentazione che l’operatore economico è tenuto a presentare: progetto di fattibilitàbozza di convenzionepiano economico-finanziario asseveratospecificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, l’indicazione dei requisiti del promotore.

 

L’Amministrazione è tenuta a dare pubblicità dell’avvenuta ricezione, indicando un termine non inferiore a 60 gg. per permettere ad altri potenziali operatori interessati di presentare la propria proposta.
Prima di procedere con la pubblicazione dell’avviso, l’amministrazione è tenuta a fare due passaggi.

 

Il primo passaggio prevede la verifica che la proposta possa essere accolta, cioè che contenga tutti i documenti richiesti dalla norma e sopra richiamati. In caso contrario, la proposta sarà da dichiarare irricevibile… anzi, non si può nemmeno considerare una proposta, in quanto incompleta!

 

Il secondo passaggio è dettato dal Codice che impone che la pubblicità sia preceduta da una verifica dell’interesse pubblico alla proposta e della coerenza della proposta con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 175, comma 1.
Sui contenuti di tale verifica, rimandiamo ad altro nostro approfondimento (https://www.pronext.it/verifica-interesse-pubblico-project-financing/), volendo qui concentrarci sui passaggi interni all’ente.
Tale interesse viene solitamente dichiarato in un atto da parte dell’organo di governo, solitamente di Giunta in caso di enti territoriali, del Consiglio di Amministrazione in caso di enti pubblici di altra natura; può essere richiesta anche una pronuncia del RUP, da porre alla base di quest’atto.

Sulla coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 175, comma 1, apriamo una rapida parentesi.

Il costrutto normativo ha senso nel caso di proposta già inserita in quello strumento: in questo caso, è chiaro che quanto presentato dall’operatore economico deve essere in qualche modo coerente con le esigenze della PA e non completamente contrastante. Può invece avere poca ragione d’essere nel caso di proposte da parte del privato non inserite nello strumento – ipotesi espressamente prevista dal comma 1 del 193. In questo caso, è evidente che manca il termine di paragone per effettuare la verifica di coerenza… 

L’avviso dovrà dare pubblicità della ricezione, indicare il termine per altre eventuali presentazioni ed indicare i criteri comparativi che verranno utilizzati per la valutazione preliminare comparativa atta a scegliere la/e proposta/e da sottoporre a valutazione.


Fase seconda – valutazione comparativa e avvio della valutazione della proposta

 

Trascorsi i 60 gg., verrà data pubblicità della ricezione di eventuali proposte e della scelta operata circa quella/e da sottoporre a valutazione.

Nel caso non sia pervenuta nessuna altra proposta, naturalmente questa comunicazione si limiterà a chiudere il termine e dare avvio alla procedura valutativa. Quest’atto è solitamente a cura del RUP.




 

Primo passaggio
Atto del RUP

 

Entro il termine indicato dalla norma, l’Ente è tenuto a chiudere la procedura valutativa con cosiddetto provvedimento motivato. Tale atto di solito è redatto dal RUP: oltre a dichiarare chiusa la procedura valutativa, il RUP solitamente formula una propria valutazione positiva circa l’adeguatezza, la completezza e la coerenza della proposta, richiamando gli eventuali pareri redatti dai consulenti e l’atto di validazione del progetto tecnico.

Possono essere qui menzionati e fatti propri dal RUP (se redatti da esterni) documenti quali il Public Sector Comparator, atti a dimostrare la convenienza per la PA nel ricorso al PPP rispetto a forme di appalto tradizionale.

Questo atto può assumere valore di parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Infine, in quest’atto il RUP può indicare le motivazioni alla base della dichiarazione di pubblico interesse, che sarà contenuta negli atti emanati dall’organo politico.

Questo documento attiva l’avvio per gli atti successivi di Giunta e Consiglio Comunale: li nominiamo entrambi, ricordando, come già detto in premessa, che i passaggi possono essere leggermente differenti, sulla base delle procedure interne a ciascun ente.

 

Secondo passaggio
Delibera della Giunta comunale


La Giunta comunale:

  • nel caso in cui l’ufficio comunale preposto non l’abbia già emesso, richiede un parere di regolarità contabile della proposta da parte del responsabile del servizio finanziario, nel rispetto dell’art. 49 TUEL, trattandosi di una scelta che comporterà riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente. Nel caso in cui tale parere sia già stato emesso, dichiara la fattibilità economica della proposta;
  • richiama l’atto del RUP;
  • se non già citati dal RUP, richiama gli atti sopra citati (atti dei consulenti, atto di validazione del progetto tecnico…);
  • dichiara la fattibilità tecnica della proposta;
  • rinvia al Consiglio Comunale per l’adozione della delibera di inserimento della proposta negli strumenti di programmazione.
    •  

Terzo passaggio
Delibera del Consiglio comunale

 

Il Consiglio Comunale:

  • richiama gli atti precedenti;
  • dichiara la fattibilità tecnico-economica della proposta;
  • decide la forma di affidamento (es. concessione di lavori e servizi);
  • inserisce la proposta negli strumenti di programmazione o apporta le necessarie modifiche;
  • rimette gli atti alla struttura competente, ai fini dello svolgimento della gara, nella modalità solitamente utilizzata (es: se ci si avvale di una CUC, si trasmette l’atto alla stessa per la valutazione e l’emissione degli atti di propria competenza. In alternativa si rinvia all’ufficio appalti e contratti che si occupa di bandire e gestire la procedura di gara).

Quarto passaggio
Determina a contrarre del RUP per l’avvio della procedura di gara

 

Ai sensi dell’art. 17 comma 1 del Codice, con quest’atto si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Conclusioni sull’approvazione della proposta di project financing

 

La presentazione di una proposta di project financing da parte di un soggetto privato comporta l’avvio di un iter di competenza degli uffici comunali che non è codificato con precisione.

Questo può sicuramente generare dubbi e perplessità ma consente al Comune di avere maggiore libertà e di conformare l’azione da un lato alle consuete modalità operative, dall’altro alla situazione e al contesto specifico della procedura in questione. 


 

 

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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 02 MARZO 2026

L'approvazione della proposta di project financing è un tema da conoscere bene nell'ambito delle forme di partenariato pubblico privato. La proposta deve rispondere a diverse esigenze dell’Amministrazione: da un lato, realizzare un’opera senza esborso di risorse pubbliche valutando comunque in modo stringente la fattibilità del progetto e il sottostante interesse pubblico mentre dall’altro, portare a termine l’operazione attraverso una corretta allocazione dei rischi tra Amministrazione e soggetto privato.


Attraverso la procedura del project financing, un soggetto privato può sottoporre alla pubblica amministrazione una proposta per la realizzazione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità.

La normativa del project financing (art. 193) è stata fortemente ridisegnata dal c.d. Correttivo al Codice dei contratti pubblici: ne abbiamo parlato nell’articolo, illustrando differenze rispetto alla disciplina previgente e criticità: https://www.pronext.it/i-cambiamenti-del-project-financing-col-correttivo/.


In questo articolo vogliamo soffermarci su un tema specifico legato alla procedura, cioè i passaggi che l'ente pubblico deve compiere e in particolare gli atti che deve emanare dal momento in cui il soggetto privato presenta formalmente la proposta fino alla determina di indizione della gara.

La procedura, infatti, necessita di alcuni ordinati passaggi formali ed atti, da emanarsi da parte degli organi della Pubblica Amministrazione. 

La maggiore complessità si trova nel caso delle Amministrazioni Comunali, pertanto nella trattazione ci riferiremo principalmente a quelli.


È necessaria una ulteriore premessa. Se possiamo ritenere sufficientemente chiaro l’oggetto dei diversi atti da emanare, non risulta altrettanto definito il come. Nella prassi, infatti, non si riscontra un modo di operare omogeneo in merito al coinvolgimento di Giunta e Consiglio Comunali.
Il Codice dei contratti pubblici non indica con precisione i passaggi interni all’ente. Di seguito, quindi, offriremo alcuni spunti, sulla base dell’esperienza maturata nel confronto con le PA.

 

INDICE
FASE PRIMA - RICEZIONE DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING
FASE SECONDA - VALUTAZIONE COMPARATIVA E AVVIO DELLA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA
FASE TERZA - CHIUSURA DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

CONCLUSIONI SULL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING

Fase prima - ricezione della proposta di project financing


L’art. 193 descrive nel dettaglio la documentazione che l’operatore economico è tenuto a presentare: progetto di fattibilitàbozza di convenzionepiano economico-finanziario asseveratospecificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, l’indicazione dei requisiti del promotore.

 

L’Amministrazione è tenuta a dare pubblicità dell’avvenuta ricezione, indicando un termine non inferiore a 60 gg. per permettere ad altri potenziali operatori interessati di presentare la propria proposta.
Prima di procedere con la pubblicazione dell’avviso, l’amministrazione è tenuta a fare due passaggi.

 

Il primo passaggio prevede la verifica che la proposta possa essere accolta, cioè che contenga tutti i documenti richiesti dalla norma e sopra richiamati. In caso contrario, la proposta sarà da dichiarare irricevibile… anzi, non si può nemmeno considerare una proposta, in quanto incompleta!

 

Il secondo passaggio è dettato dal Codice che impone che la pubblicità sia preceduta da una verifica dell'interesse pubblico alla proposta e della coerenza della proposta con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1.
Sui contenuti di tale verifica, rimandiamo ad altro nostro approfondimento (https://www.pronext.it/verifica-interesse-pubblico-project-financing/), volendo qui concentrarci sui passaggi interni all’ente.
Tale interesse viene solitamente dichiarato in un atto da parte dell’organo di governo, solitamente di Giunta in caso di enti territoriali, del Consiglio di Amministrazione in caso di enti pubblici di altra natura; può essere richiesta anche una pronuncia del RUP, da porre alla base di quest’atto.

Sulla coerenza con la programmazione del partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 175, comma 1, apriamo una rapida parentesi.

Il costrutto normativo ha senso nel caso di proposta già inserita in quello strumento: in questo caso, è chiaro che quanto presentato dall’operatore economico deve essere in qualche modo coerente con le esigenze della PA e non completamente contrastante. Può invece avere poca ragione d’essere nel caso di proposte da parte del privato non inserite nello strumento – ipotesi espressamente prevista dal comma 1 del 193. In questo caso, è evidente che manca il termine di paragone per effettuare la verifica di coerenza… 

L’avviso dovrà dare pubblicità della ricezione, indicare il termine per altre eventuali presentazioni ed indicare i criteri comparativi che verranno utilizzati per la valutazione preliminare comparativa atta a scegliere la/e proposta/e da sottoporre a valutazione.


Fase seconda - valutazione comparativa e avvio della valutazione della proposta

 

Trascorsi i 60 gg., verrà data pubblicità della ricezione di eventuali proposte e della scelta operata circa quella/e da sottoporre a valutazione.

Nel caso non sia pervenuta nessuna altra proposta, naturalmente questa comunicazione si limiterà a chiudere il termine e dare avvio alla procedura valutativa. Quest’atto è solitamente a cura del RUP.




 

Primo passaggio
Atto del RUP

 

Entro il termine indicato dalla norma, l’Ente è tenuto a chiudere la procedura valutativa con cosiddetto provvedimento motivato. Tale atto di solito è redatto dal RUP: oltre a dichiarare chiusa la procedura valutativa, il RUP solitamente formula una propria valutazione positiva circa l’adeguatezza, la completezza e la coerenza della proposta, richiamando gli eventuali pareri redatti dai consulenti e l’atto di validazione del progetto tecnico.

Possono essere qui menzionati e fatti propri dal RUP (se redatti da esterni) documenti quali il Public Sector Comparator, atti a dimostrare la convenienza per la PA nel ricorso al PPP rispetto a forme di appalto tradizionale.

Questo atto può assumere valore di parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

Infine, in quest’atto il RUP può indicare le motivazioni alla base della dichiarazione di pubblico interesse, che sarà contenuta negli atti emanati dall’organo politico.

Questo documento attiva l'avvio per gli atti successivi di Giunta e Consiglio Comunale: li nominiamo entrambi, ricordando, come già detto in premessa, che i passaggi possono essere leggermente differenti, sulla base delle procedure interne a ciascun ente.

 

Secondo passaggio
Delibera della Giunta comunale


La Giunta comunale:

  • nel caso in cui l’ufficio comunale preposto non l’abbia già emesso, richiede un parere di regolarità contabile della proposta da parte del responsabile del servizio finanziario, nel rispetto dell’art. 49 TUEL, trattandosi di una scelta che comporterà riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente. Nel caso in cui tale parere sia già stato emesso, dichiara la fattibilità economica della proposta;
  • richiama l’atto del RUP;
  • se non già citati dal RUP, richiama gli atti sopra citati (atti dei consulenti, atto di validazione del progetto tecnico…);
  • dichiara la fattibilità tecnica della proposta;
  • rinvia al Consiglio Comunale per l’adozione della delibera di inserimento della proposta negli strumenti di programmazione.
    •  

Terzo passaggio
Delibera del Consiglio comunale

 

Il Consiglio Comunale:

  • richiama gli atti precedenti;
  • dichiara la fattibilità tecnico-economica della proposta;
  • decide la forma di affidamento (es. concessione di lavori e servizi);
  • inserisce la proposta negli strumenti di programmazione o apporta le necessarie modifiche;
  • rimette gli atti alla struttura competente, ai fini dello svolgimento della gara, nella modalità solitamente utilizzata (es: se ci si avvale di una CUC, si trasmette l’atto alla stessa per la valutazione e l’emissione degli atti di propria competenza. In alternativa si rinvia all’ufficio appalti e contratti che si occupa di bandire e gestire la procedura di gara).

Quarto passaggio
Determina a contrarre del RUP per l'avvio della procedura di gara

 

Ai sensi dell’art. 17 comma 1 del Codice, con quest’atto si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Conclusioni sull'approvazione della proposta di project financing

 

La presentazione di una proposta di project financing da parte di un soggetto privato comporta l’avvio di un iter di competenza degli uffici comunali che non è codificato con precisione.

Questo può sicuramente generare dubbi e perplessità ma consente al Comune di avere maggiore libertà e di conformare l’azione da un lato alle consuete modalità operative, dall’altro alla situazione e al contesto specifico della procedura in questione. 


 

 

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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 02 MARZO 2026